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venerdì 11 dicembre 2009

MULTE: meno tutele per i disabili

Meno tutele per i disabili : Prefetto rigetta ricorso presentato da un portatore di handicap per aver parcheggiato l’auto munita di pass invalidi su un ampio marciapiede munito di rampa per le auto.
La Prefettura di Lecce – Ufficio territoriale del Governo – con ordinanza ingiunzione emessa in data 09/09/09 ha respinto un ricorso presentato da un utente della strada avverso un verbale di contestazione di contravvenzione stradale per divieto di sosta.
Nel contesto dell’ordinanza ingiunzione, tra le motivazioni del rigetto, si legge testualmente”TENUTE PRESENTI le circostanze e le modalità dell’infrazione………..tra l’altro anche la Corte di Cassazione con sentenza 1272/2008 ha chiarito che anche chi è alla guida di persone disabili è tenuto al rispetto delle norme previste dal codice della strada”. L’affermazione è talmente assurda che è palese l’errore materiale, intendendo forse dire l’oscuro funzionario che “il disabile alla guida di veicoli è tenuto al rispetto delle norme previste dal codice della strada”, ma tale fatale distrazione è forse un lapsus freudiano, e costituisce l’indice dell’attenzione con la quale lo stesso funzionario ha esaminato la vicenda ed in generale dell’attenzione che si rivolge a queste problematiche.
Nella fattispecie l’auto dell’utente era parcheggiata in un’area che il verbalizzante definisce marciapiedi ma la cui natura è stata contestata in sede di opposizione, in quanto, pur trattandosi di area rialzata, recava una ampia rampa di accesso per i veicoli. L’auto medesima recava in evidenza sul cruscotto il contrassegno ministeriale che individua i veicoli a servizio delle persone disabili, non intralciava il transito di altri veicoli o di pedoni, ma nonostante ciò è stata ugualmente multata. In sede di opposizione l’utente ha evidenziato che, stanti le suddette circostanze, ben poteva applicarsi l’art.11, comma I, del D.P.R. 24/07/96 n.503), che testualmente recita:” Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta”.
L’Ufficio Territoriale del Governo, con motivazioni affrettate e generiche, ha respinto il ricorso, ignorando anche un motivo di necessità ed urgenza dedotto dal ricorrente, e rendendo necessario un ricorso al Giudice di Pace che, auspichiamo, farà giustizia; con ciò ha dimostrato caso una totale assenza di sensibilità verso il problema della mobilità delle persone che siano afflitte da problemi di deambulazione.
Se si pensa ai disabili come oggetti da guidare, e non come soggetti capaci di guidare un veicolo, non si comprende che è necessario agevolare al massimo la loro autonoma mobilità, perché in questa maniera si facilita l’inserimento degli stessi nella vita lavorativa e sociale, si migliora la loro qualità della vita e si riducono i costi per servizi sociali.
In generale, è opinione del componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA che sarà inutile che CUORE AMICO regali automobili ai bambini disabili bisognosi, se poi le autorità non pongono le condizioni perché le stesse possano autonomamente circolare e possano avvantaggiarsi di qualche piccolo privilegio, peraltro previsto dalle norme di legge, al quale, forse, vorrebbero poter rinunciare.

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