Aggregatore di notizie e comunicati stampa.

sabato 28 febbraio 2009

Disegno di Legge sulla riapertura delle case da gioco presentati dal sen. Candido De Angelis.


"Il Presidente Schifani ha posto l'attenzione su una materia importante e l'ha fatto centrando il problema. Inutile continuare a vietare i casinò quando ne troviamo ovunque nel Mediterraneo e mentre in Italia svolgono la loro attività case da gioco che operano senza deroga alle norme vigenti e nell'ambito di un paradosso legislativo". Lo afferma il senatore Candido De Angelis (Pdl) primo firmatario della proposta di legge "Disposizioni per la regolamentazione dell'esercizio delle case da gioco", presentata l'8 luglio scorso. La proposta è stata assegnata alle commissioni Affari costituzionali e Tesoro ma non è ancora iniziato l'esame. "A questo punto spero si possa accelerare l'iter affinché sia valutato quanto sostengo nel mio disegno di legge ovvero la necessità di arrivare a delineare il quadro normativo per la istituzione e per la gestione delle case da gioco in Italia. Al contrario di altre iniziative, che puntano a istituire cainò in singole città, il mio disegno di legge vuole dare norme di riferimento per tutti". Il Senatore ricorda come: "Con la finanziaria del 2007 non c'è più alcun ostacolo al business dell'azzardo. Sulla nuova frontiera dei giochi on-line gli italiani possono scommettere come vogliono, dove e con chi vogliono. I giochi d'azzardo sono entrati nelle case degli italiani attraverso internet. E' il risultato di norme lacunose e cieche, approvate con lo scopo dichiarato di combattere la raccolta abusiva e di tutelare il consumatore mentre, per contro, persiste un ingiustificato diniego all'apertura di nuove case da gioco. Diniego attraverso il quale si ignorano le importanti ricadute sul piano occupazionale, dello sviluppo, dell'indotto turistico e della valorizzazione del territorio che le stesse case da gioco possono assicurare, come ha riconosciuto lo stesso Presidente Schifani". La proposta di legge di De Angelis prevede, in 18 articoli, norme per la istituzione e autorizzazione all'esercizio delle nuove case da gioco, l'affidamento della concessione ai Comuni che possono gestire direttamente il casinò, formare società miste o affidarlo a terzi iscritti in un albo nazionale, la ripartizione dei proventi da destinare per "il 50% al Comune sede di casa da gioco con vincolo di destinazione I) alla riduzione delle imposte a carico dei cittadini; II) al finanziamento di opere pubbliche di viabilità, acquedotti, fognature e strutture pubbliche a sostegno dello sviluppo turistico e al restauro di immobili di interesse storico e artistico; III) al finanziamento dei servizi sociali con particolare riferimento alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche o familiari; IV) al potenziamento dei servizi turistici V) all'adeguamento della casa da gioco e delle relative infrastrutture, compreso il ripiano dei mutui eventualmente accesi per la realizzazione o ristrutturazione. Il 25% alla Regione dove ha sede la casa da gioco per il finanziamento delle Aziende di promozione turistica ai sensi della legge 17 maggio 1983 n. 217 e successive modifiche e integrazioni. Il 25% al bilancio dello Stato per essere destinati ai fini del potenziamento di organici e mezzi dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza". Nella proposta, inoltre, si stabiliscono le incompatibilità, le regole da seguire e viene istituita la polizia dei giochi. "Ci sono città - conclude De Angelis - che aspettano da decenni il casinò, altre che aspirano ad averlo. E' ora di dare una risposta legislativa chiara a una materia che non può più essere lasciata nel dimenticatoio".

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE ANGELIS

Disposizione per la regolamentazione dell'esercizio delle case da gioco

Onorevoli senatori. - Il quadro normativo entro il quale operano le case da gioco sul territorio nazionale è caratterizzato dal codice penale e in particolare dagli articoli dal 718 al 722 che vietano espressamente il gioco d'azzardo.

A questo principio generale fanno eccezione le quattro case da gioco all'interno delle quali è possibile esercitare legalmente l'attività. Le relative autorizzazioni sono state rilasciate in favore di organi amministrativi a cui è stata concessa la facoltà dell'apertura di case da gioco in singoli comuni.

Tutto ciò senza che vi sia una legge che deroghi espressamente - come necessario in materia penale - a questo divieto né tantomeno che ne preveda l'esistenza e detti norme per il loro funzionamento. Questo rappresenta il paradigma del paradosso legislativo.

In ordine all'anomala e disorganica normativa relativa all'esercizio delle case da gioco si è espressa la Corte Costituzionale. Per ben due volte la Corte è intervenuta in materia e in entrambe le occasioni ha evidenziato le gravi disarmonie che caratterizzano il settore, affermando nella sentenza 291 del luglio 2001 come sia ormai divenuto improrogabile un sistema normativo "ormai superato e sotto diversi profili incoerente rispetto all'attuale quadro costituzionale".

Da questi precisi e chiari richiami della Corte Costituzionale discende in modo inequivocabile che, non avendo il Parlamento ottemperato nei tempi ragionevoli alla predisposizione di una organica previsione normativa, anche le attuali quattro case da gioco sono ormai da ritenere operanti in un quadro di insufficienze e disarmonie legislative non più accettabili. A maggior ragione in un momento nel quale la chiarezza legislativa e la trasparenza delle situazioni sono indispensabili da parte dei gruppi politici e delle istituzioni, in ordine a una materia delicata come quella che trattiamo. Non solo, la Corte Costituzionale ci ricorda che la previsione normativa ha da essere strettamente correlata la possibilità di mantenere le deroghe agli articoli 718-722 del codice penale.

Non è da sottovalutare come l'industria dei giochi di Stato è disciplinata attraverso leggi d'urgenza o speciali (finanziarie) spesso in conflitto con la normativa comunitaria che in pratica hanno favorito la diffusione delle tipologie di gioco più dannose e inique. Per quanto riguarda specificatamente gli apparecchi di intrattenimento, ad esempio, messi a disposizione di tutti (minori compresi) in bar, tabaccherie e locali più o meno attrezzati, alcune lacune normative hanno originato particolari vicende giudiziarie.

Con la finanziaria del 2007, inoltre, non c'è più alcun ostacolo al business dell'azzardo. Sulla nuova frontiera dei giochi on-line gli italiani possono scommettere come vogliono, dove e con chi vogliono. Poker, slot e la bisca (legalizzata) sono entrati nelle case degli italiani attraverso internet.

Questi sono i risultati di norme lacunose e cieche, approvate con lo scopo dichiarato di combattere la raccolta abusiva e di tutelare il consumatore mentre, per contro, persiste un ingiustificato diniego all'apertura di nuove case da gioco. Diniego attraverso il quale si ignorano le importanti ricadute sul piano occupazionale, dello sviluppo, dell'indotto turistico e della valorizzazione del territorio che le stesse case da gioco possono assicurare.

E' per questo, onorevoli senatori, che la presente proposta di legge intende indicare una volta per tutte norme per la realizzazione del settore delle case da gioco, provvedendo in via generale a delineare il quadro normativo per la istituzione e per la gestione delle case da gioco in Italia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Istituzione nuove case da gioco

1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo nelle case da gioco, di contrastare le forme non autorizzate e clandestine nonché di garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli Stati membri dell'Unione europea, possono essere istituite su scala nazionale e in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, nuove case da gioco.

2. La competenza in ordine all'autorizzazione all'apertura di case da gioco di cui al comma 1 è attribuita al Ministero dell'Interno, d'intesa con quello dell'Economia e sentite le Regioni o Province autonome

3. L'autorizzazione è concessa ai Comuni:

a) la cui vocazione turistica o termale dell'area di appartenenza sia comprovata dalla presenza di strutture adeguate all'accoglienza di rilevanti correnti turistiche e/o Comuni che siano ubicati in zone a vocazione turistica che necessitano di incentivazione per la realizzazione di infrastrutture e servizi e quindi in grado di promuovere efficacemente lo sviluppo economico e occupazionale del territorio di insediamento, attraverso anche iniziative di riequilibrio territoriale;

b) la cui vocazione turistica risulti da data remota dimostrabile dall'esistenza delle soppresse Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo;

c) che abbiano la disponibilità di un idoneo complesso immobiliare da destinare a sede di casa da gioco;

d) che abbiano già ospitato strutture similari o, comunque, che abbiano già avanzato richiesta all'istituzione di una casa da gioco sul proprio territorio con attività istruttoria documentata e avente rilevanza giuridica e storica.

4. Non possono divenire sedi di casa da gioco, ai sensi della presente legge, i Comuni capoluogo di provincia e i Comuni per i quali siano state adottate le misure previste dagli articoli da 143 a 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 2

Procedura di autorizzazione

1. Il Comune interessato e avente i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1 deve presentare istanza diretta all'autorizzazione all'apertura della casa da gioco entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Detta istanza deve essere deliberata dal consiglio comunale e approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati allo stesso Comune.

3. L'istanza va presentata al Ministero dell'Interno nonché alla Regione o provincia autonoma competente a rilasciare il parere sulla localizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1.

4. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata da una dettagliata relazione comprovante:

a) il possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2;

b) le motivazioni socio economiche e storiche che portano il Comune a richiedere la sede della casa da gioco;

c) le caratteristiche tecniche, logistiche ed eventualmente storico-artistiche della struttura destinata a ospitare la casa da gioco.

5. Sulla base delle istanze pervenute Regione o Provincia autonoma entro 60 giorni esprimono parere sulla localizzazione dandone immediata comunicazione al Ministero dell'Interno.

6. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'Interno entro 90 giorni dall'acquisizione del parere di cui al precedente comma 5 e ha durata ventennale a far data dall'apertura al pubblico.

Art. 3

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Il ministro dell'Interno, sentito il comitato per il coordinamento e la vigilanza, può con proprio decreto sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o della concessione o del regolamento di attuazione di cui ai successivi articoli 4 e 9, nonché per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. L'autorizzazione non può essere nuovamente rilasciata al Comune cui è stata revocata

3. In caso di sospensione il ministro dell'Interno, sentito il presidente della giunta regionale interessata, nomina un comissiario "ad acta" per la gestione straordinaria

Art. 4

Concessione

1. L'esercizio della casa da gioco è affidato in concessione al Comune dove ha sede la casa da gioco

Art. 5

Gestione

1. La gestione può essere effettuata direttamente dal concessionario ai sensi del titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 o da una società pubblica mista costituita anche da più enti territoriali (Comune, Provincia, Regione).

2. Affidata, attraverso una gara pubblica indetta dal concessionario stesso, sulla base del "Capitolato generale" di cui al successivo articolo 7, a gestori iscritti in un apposito albo. Sulle forme di gestione decide il Consiglio comunale

3. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal concessionario ai soggetti che si sono aggiudicati la gara pubblica e che sottoscrivano la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il titolare della concessione e i medesimi

4. Non sono ammesse forme di sub gestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco dei quali il gestore resta a ogni modo responsabile

5. Il soggetto gestore se diverso dal Comune è tenuto a prevedere la partecipazione di un rappresentante del Comune nel collegio dei revisori, con funzioni da presidente, nonché altri due membri rappresentanti del Ministero dell'Interno e della Regione ove ha sede la casa da gioco

6. I gestori trasmettono ogni anno entro il 30 aprile al Ministero dell'Interno, alla Regione o Provincia autonoma, al Comune concessionario, il bilancio d'esercizio della casa da gioco

7. Ciascun iscritto all'albo non potrà avere la gestione di più di tre case da gioco in Italia

Art. 6

Albo nazionale dei gestori

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito albo dei soggetti aventi i requisiti per la gesione delle case da gioco

2. Modalità e requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al precedente comma sono stabiliti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del ministro dell'Interno di concerto con quello dell'economia. Il decreto dovrà prevedere anche i casi di cancellazione dall'albo e tra i requisiti per l'iscrizione quelli previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 settembre 1999 n. 374 in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio.

3. Società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata per iscriversi all'albo dovranno consentire di individuare la persona fisica proprietaria finale delle azioni o quote della società. Trasferimenti a qualsiasi titolo andranno preventivamente comunicati all'albo e autorizzati dal Ministero dell'Interno. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni e vincoli di ogni genere sulle azioni o quote

4. Ai soggetti iscritti all'albo si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni

5. E' vietata l'iscrizione all'albo a soggetti ai quali è inibita detta possibilità sia nell'Unione europea che in altri Stati

Art. 7

Capitolato generale

1. Il ministero dell'Interno predispone, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il capitolato generale e speciale di appalto per la gestione qualora i concessionari volessero affidarla a soggetti diversi. Il capitolato disciplinerà:

a) le garanzie che il Comune è tenuto a richiedere al gestore che deve prestare adeguate fideiussioni bancarie;

b) i requisiti morali e professionali, le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il gestore;

c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del gestore da applicare in sede di gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco

d) la pecentuale minima sui proventi lordi del gestore da destinare a iniziative promozionali e a manifestazioni di alto interesse turistico e sociale

e) le ipotesi di revoca della gestione senza titolo al risarcimento danni, qualora il gestore perda le qualità necessarie per mantenere l'attività o l'iscrizione all'albo ovvero violi le condizioni poste dall'affidamento

f) l'impegno all'osservanza degli obblighi in materia di controlli di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11

g) la composizione della commissione aggiudicatrice dell'appalto

Art. 8

Ripartizione dei proventi

1. I proventi lordi della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore qualora sia stata scelta questa forma al posto di quella pubblica, sono ripartiti nel modo seguente

a) il 50% al Comune sede di casa da gioco con vincolo di destinazione

1) alla riduzione delle imposte a carico dei cittadini;

2) al finanziamento di opere pubbliche di viabilità, acquedotti, fognature e strutture pubbliche a sostegno dello sviluppo turistico e al restauro di immobili di interesse storico e artistico;

3) al finanziamento dei servizi sociali con particolare riferimento alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche o familiari;

4) al potenziamento dei servizi turistici

5) alll'adeguamento della casa da gioco e delle relative infrastrutture, compreso il ripiano dei mutui eventualmente accesi per la realizzazione o ristrutturazione

b) il 25% alla Regione dove ha sede la casa da gioco per il finanziamento delle Aziende di promozione turistica ai sensi della legge 17 maggio 1983 n. 217 e successive modifiche e integrazioni

c) il 25% al bilancio dello Stato per essere destinati ai fini del potenziamento di organici e mezzi dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza

Art. 9

Regolamento di attuazione

1. Il Ministro dell'Interno, sentito il parere di quello dell'Economia, emana entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione

2. Il regolamento di cui al comma precedente deve prevedere, in particolare:

a) specie e tipi di giochi che saranno praticati e la loro specifica regolamentazione, nonché i giorni nei quali è fatto divieto di esercitare il gioco

b) disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina di accesso dei giocatori. E' fatto comunque divieto di accesso a chiunque abbia precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso, usura o comunque reati che comportano la perdita del diritto al voto; ai minori di 18 anni e ai residenti nel Comune concessionario. Il gestore, a sua discrezione, potrà comunque decidere di vietare l'accesso a soggetti non desiderati

c) le disposizioni particolari sui criteri di gestione e del controllo all'interno della casa da gioco, prevedendo anche sistemi video;

d) le modalità di svolgimento per le operazioni di cambio assegni, valuta estera o altro e di anticipazione da praticarsi a un tasso non superiore a quello ufficiale di sconto, riconoscendo altresì ai gestori la possibilità di esercitare l'azione di recupero dei crediti in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile. Quest'ultima attività deve essere preventivamente autorizzata dal ministero del Tesoro

e) l'istituzione di un servizio ispettivo comunale al quale attribuire compiti di controllo sulla regolarità della gestione, lo svolgimento del gioco, gli incassi e la loro ripartizione. In caso di gestione affidata a terzi questa previsione deve far parte integrante della convenzione di gestione

3. I Comuni autorizzati all'esercizio di una casa da gioco debbono adottare con delibera del Consiglio comunale il regolamento d'attuazione

Art. 10

Comitato per il coordinamento e la vigilanza

1. Entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato per il coordinamento e la vigilanza con compiti di indirizzo, coordinamento e controllo dell'applicazione delle norme della presente

2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'Interno ed è composto da un sio rappresentante con funzioni di presidente, da un rappresentante dei ministeri dell'economia e del welfare, della conferenza delle regioni, dell'Anci, della polizia dei giochi di cui al successivo articolo 11, dal presidente dell'albo dei gestori e da quello dei croupier di cui al successivo articolo 12

3. In caso di esame di problemi relativi a una casa da gioco devono essere chiamati a partecipare al Comitato il sindaco e il presidente della società di gestione della casa da gioco interessata

Art. 11

Polizia dei giochi

1. Nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza di cui alla legge 1 aprile 1981 n. 121 è istituito il "Nucleo speciale di polizia dei giochi" composto da personale specializzato della Polizia di Stato, delll'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza con compiti specifici di prevenzione, informazione e polizia giudiziaria per il controllo e l'esercizio di ippodromi, casa da gioco, sale bingo e comunque di tutti i giochi autorizzati

2. Il nucleo al fine della sua attività può:

a) ispezionare tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo;

b) verificare per conto dell'Albo nazionale le qualifiche e qualità finanziarie di soci e amministratori delle società che chiedono l'iscrizione e di quanti, in maniera diretta o indiretta, partecipano alla gestione

c) controllare anche dal punto di vista fiscale soci e amministratori delle società che gestiscono ippodromi, case da gioco, sale bingo e tutti i giochi autorizzati

3. Le notizie apprese nei controlli e relative alla clientela non possono essere in alcun modo utilizzate a fini fiscali contro la stessa

4. Al nucleo di cui al comma 1 si affianca un gruppo tecnico amministrativo che può essere composto anche da specialisti esterni, il cui compito essenziale è il controllo e la verifica del regolare svolgimento dei giochi consentiti in collaborazione con il servizio ispettivo comunale di cui all'articolo 9

5. Il gruppo tecnico amministrativo opera nel controllo dei bilanci e dei libri sociali dei gestori. Unitamente agli appartenenti al nucleo di polizia dei giochi ha libero accesso a tutte le case da gioco e a qualsiasi dato contabile e amministrativo ritenuto necessario

Art. 12

Albo nazionale dei croupiers

1. Presso il ministero dell'Interno è istituito l'albo nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers)

2. Entro il termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Interno - sentiti quelli del welfare e della giustizia - sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, stabilisce criteri e requisiti con le modalità per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, di sospensione e cancellazione dal medesimo, nonché i casi di incompatibilità

3. Trattamento economico, normativo e mansioni dei croupiers sono stabiliti attraverso un apposito contratto collettivo nazionale di lavoro

Art. 13

Case da gioco sulle navi

1. Per l'esercizio e la gestione di una casa da gioco sulle navi appartenenti a soggetti italiani iscritti nel registro internazionale le società armatoriali interessate debbono richiedere apposita autorizzazione al Ministero dell'interno che la rilascia d'intesa con quello delle Infrastrutture e trasporti

2. L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento di quanto indicato al n. 29 della tariffa annessa al Dpr 26 ottobre 1972 n. 641 e successive modificazioni

3. La disciplina economica e normativa, le mansioni degli impiegati tecnici delle case da gioco operanti su navi sono determinate da apposite norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 12, comma 3

Art. 14

Disposizioni comuni e regime fiscale

1. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali da gioco sono considerati pubblici

2. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 settembre 1991 n. 374

3. I proventi derivanti all'ente pubblico costituiscono, a tutti gli effetti, entrate di natura pubblicistica da classificare in bilancio quali entrate tributarie

4. Le vincite realizzate presso le case da gioco italiane sono esenti da imposte

Art. 15

Incompatibilità

1. Amministratori e funzionari dei Comuni sede di casa da gioco e i loro congiunti, parenti e affini sino al quarto grado non possono partecipare in qualsiasi forma ai soggetti gestori delle case da gioco, né assumere incarichi e appalti di qualsivoglia natura e specie relativi alla casa da gioco se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione dalla carica o dal servizio

2. Amministratori, soci e dipendenti con funzioni direttive o comunque apicali della casa da gioco nonché i loro congiunti e ascendenti e discendenti in linea retta sono ineleggibili quali sindacao e consiglieri dei Comuni sede delle casa da gioco e non possono essere nominati assessori se non sono decorsi tre anni dalla rimozione della causa di ineleggibilità

Art. 16

Sanzioni penali

1. Le pene previste dagli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate

Art. 17

Disposizioni transitorie

1. Per le quattro case da gioco esistenti le autorizzazioni di rinnovo previste dall'articolo 2 - alla scadenza di quelle in corso - hanno durata ventennale

2. Per la casa da gioco di Saint Vincent il rinnovo della concessione per la gestione è approvato dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta sulla base si una specifica normativa adottata dal Consiglio di Valle, che tenga conto dei principi generali della presente legge

3. Per le case da gioco di San Remo, Campione d'Italia e Venezia alla scadenza delle autorizzazioni in essere verrà provveduto, dal Ministero dell'Interno, all'adeguamento alle norme della presente legge, in accordo con i Comuni interessati, mentre per la ripartizione dei proventi verrà provveduto come previsto dal comma 3 dell'articolo 8.

VUOI SCOPRIRE COSA DICE IL LINGUAGGIO DEL CORPO ?

VUOI SCOPRIRE COSA DICE IL LINGUAGGIO DEL CORPO ?
SEMINARIO A SALERNO IL 25 OTTOBRE - A FIANO ROMANO 11 OTTOBRE- 2009

Vorresti recuperare i tuoi crediti direttamente dalla tua azienda?

Vorresti recuperare i tuoi crediti direttamente dalla tua azienda?
Clicca sulla foto per conoscre la soluzione

Collabora anche tu nel dare alla caccia agli ORRORI DI COMUNICAZIONE

Collabora anche tu nel dare alla caccia agli ORRORI  DI COMUNICAZIONE
Clicca sulla foto per sapere come fare

Archivio blog