Aggregatore di notizie e comunicati stampa.

sabato 28 febbraio 2009

Disegno di Legge sulla riapertura delle case da gioco presentati dal sen. Candido De Angelis.


"Il Presidente Schifani ha posto l'attenzione su una materia importante e l'ha fatto centrando il problema. Inutile continuare a vietare i casinò quando ne troviamo ovunque nel Mediterraneo e mentre in Italia svolgono la loro attività case da gioco che operano senza deroga alle norme vigenti e nell'ambito di un paradosso legislativo". Lo afferma il senatore Candido De Angelis (Pdl) primo firmatario della proposta di legge "Disposizioni per la regolamentazione dell'esercizio delle case da gioco", presentata l'8 luglio scorso. La proposta è stata assegnata alle commissioni Affari costituzionali e Tesoro ma non è ancora iniziato l'esame. "A questo punto spero si possa accelerare l'iter affinché sia valutato quanto sostengo nel mio disegno di legge ovvero la necessità di arrivare a delineare il quadro normativo per la istituzione e per la gestione delle case da gioco in Italia. Al contrario di altre iniziative, che puntano a istituire cainò in singole città, il mio disegno di legge vuole dare norme di riferimento per tutti". Il Senatore ricorda come: "Con la finanziaria del 2007 non c'è più alcun ostacolo al business dell'azzardo. Sulla nuova frontiera dei giochi on-line gli italiani possono scommettere come vogliono, dove e con chi vogliono. I giochi d'azzardo sono entrati nelle case degli italiani attraverso internet. E' il risultato di norme lacunose e cieche, approvate con lo scopo dichiarato di combattere la raccolta abusiva e di tutelare il consumatore mentre, per contro, persiste un ingiustificato diniego all'apertura di nuove case da gioco. Diniego attraverso il quale si ignorano le importanti ricadute sul piano occupazionale, dello sviluppo, dell'indotto turistico e della valorizzazione del territorio che le stesse case da gioco possono assicurare, come ha riconosciuto lo stesso Presidente Schifani". La proposta di legge di De Angelis prevede, in 18 articoli, norme per la istituzione e autorizzazione all'esercizio delle nuove case da gioco, l'affidamento della concessione ai Comuni che possono gestire direttamente il casinò, formare società miste o affidarlo a terzi iscritti in un albo nazionale, la ripartizione dei proventi da destinare per "il 50% al Comune sede di casa da gioco con vincolo di destinazione I) alla riduzione delle imposte a carico dei cittadini; II) al finanziamento di opere pubbliche di viabilità, acquedotti, fognature e strutture pubbliche a sostegno dello sviluppo turistico e al restauro di immobili di interesse storico e artistico; III) al finanziamento dei servizi sociali con particolare riferimento alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche o familiari; IV) al potenziamento dei servizi turistici V) all'adeguamento della casa da gioco e delle relative infrastrutture, compreso il ripiano dei mutui eventualmente accesi per la realizzazione o ristrutturazione. Il 25% alla Regione dove ha sede la casa da gioco per il finanziamento delle Aziende di promozione turistica ai sensi della legge 17 maggio 1983 n. 217 e successive modifiche e integrazioni. Il 25% al bilancio dello Stato per essere destinati ai fini del potenziamento di organici e mezzi dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza". Nella proposta, inoltre, si stabiliscono le incompatibilità, le regole da seguire e viene istituita la polizia dei giochi. "Ci sono città - conclude De Angelis - che aspettano da decenni il casinò, altre che aspirano ad averlo. E' ora di dare una risposta legislativa chiara a una materia che non può più essere lasciata nel dimenticatoio".

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE ANGELIS

Disposizione per la regolamentazione dell'esercizio delle case da gioco

Onorevoli senatori. - Il quadro normativo entro il quale operano le case da gioco sul territorio nazionale è caratterizzato dal codice penale e in particolare dagli articoli dal 718 al 722 che vietano espressamente il gioco d'azzardo.

A questo principio generale fanno eccezione le quattro case da gioco all'interno delle quali è possibile esercitare legalmente l'attività. Le relative autorizzazioni sono state rilasciate in favore di organi amministrativi a cui è stata concessa la facoltà dell'apertura di case da gioco in singoli comuni.

Tutto ciò senza che vi sia una legge che deroghi espressamente - come necessario in materia penale - a questo divieto né tantomeno che ne preveda l'esistenza e detti norme per il loro funzionamento. Questo rappresenta il paradigma del paradosso legislativo.

In ordine all'anomala e disorganica normativa relativa all'esercizio delle case da gioco si è espressa la Corte Costituzionale. Per ben due volte la Corte è intervenuta in materia e in entrambe le occasioni ha evidenziato le gravi disarmonie che caratterizzano il settore, affermando nella sentenza 291 del luglio 2001 come sia ormai divenuto improrogabile un sistema normativo "ormai superato e sotto diversi profili incoerente rispetto all'attuale quadro costituzionale".

Da questi precisi e chiari richiami della Corte Costituzionale discende in modo inequivocabile che, non avendo il Parlamento ottemperato nei tempi ragionevoli alla predisposizione di una organica previsione normativa, anche le attuali quattro case da gioco sono ormai da ritenere operanti in un quadro di insufficienze e disarmonie legislative non più accettabili. A maggior ragione in un momento nel quale la chiarezza legislativa e la trasparenza delle situazioni sono indispensabili da parte dei gruppi politici e delle istituzioni, in ordine a una materia delicata come quella che trattiamo. Non solo, la Corte Costituzionale ci ricorda che la previsione normativa ha da essere strettamente correlata la possibilità di mantenere le deroghe agli articoli 718-722 del codice penale.

Non è da sottovalutare come l'industria dei giochi di Stato è disciplinata attraverso leggi d'urgenza o speciali (finanziarie) spesso in conflitto con la normativa comunitaria che in pratica hanno favorito la diffusione delle tipologie di gioco più dannose e inique. Per quanto riguarda specificatamente gli apparecchi di intrattenimento, ad esempio, messi a disposizione di tutti (minori compresi) in bar, tabaccherie e locali più o meno attrezzati, alcune lacune normative hanno originato particolari vicende giudiziarie.

Con la finanziaria del 2007, inoltre, non c'è più alcun ostacolo al business dell'azzardo. Sulla nuova frontiera dei giochi on-line gli italiani possono scommettere come vogliono, dove e con chi vogliono. Poker, slot e la bisca (legalizzata) sono entrati nelle case degli italiani attraverso internet.

Questi sono i risultati di norme lacunose e cieche, approvate con lo scopo dichiarato di combattere la raccolta abusiva e di tutelare il consumatore mentre, per contro, persiste un ingiustificato diniego all'apertura di nuove case da gioco. Diniego attraverso il quale si ignorano le importanti ricadute sul piano occupazionale, dello sviluppo, dell'indotto turistico e della valorizzazione del territorio che le stesse case da gioco possono assicurare.

E' per questo, onorevoli senatori, che la presente proposta di legge intende indicare una volta per tutte norme per la realizzazione del settore delle case da gioco, provvedendo in via generale a delineare il quadro normativo per la istituzione e per la gestione delle case da gioco in Italia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Istituzione nuove case da gioco

1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo nelle case da gioco, di contrastare le forme non autorizzate e clandestine nonché di garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli Stati membri dell'Unione europea, possono essere istituite su scala nazionale e in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, nuove case da gioco.

2. La competenza in ordine all'autorizzazione all'apertura di case da gioco di cui al comma 1 è attribuita al Ministero dell'Interno, d'intesa con quello dell'Economia e sentite le Regioni o Province autonome

3. L'autorizzazione è concessa ai Comuni:

a) la cui vocazione turistica o termale dell'area di appartenenza sia comprovata dalla presenza di strutture adeguate all'accoglienza di rilevanti correnti turistiche e/o Comuni che siano ubicati in zone a vocazione turistica che necessitano di incentivazione per la realizzazione di infrastrutture e servizi e quindi in grado di promuovere efficacemente lo sviluppo economico e occupazionale del territorio di insediamento, attraverso anche iniziative di riequilibrio territoriale;

b) la cui vocazione turistica risulti da data remota dimostrabile dall'esistenza delle soppresse Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo;

c) che abbiano la disponibilità di un idoneo complesso immobiliare da destinare a sede di casa da gioco;

d) che abbiano già ospitato strutture similari o, comunque, che abbiano già avanzato richiesta all'istituzione di una casa da gioco sul proprio territorio con attività istruttoria documentata e avente rilevanza giuridica e storica.

4. Non possono divenire sedi di casa da gioco, ai sensi della presente legge, i Comuni capoluogo di provincia e i Comuni per i quali siano state adottate le misure previste dagli articoli da 143 a 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 2

Procedura di autorizzazione

1. Il Comune interessato e avente i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1 deve presentare istanza diretta all'autorizzazione all'apertura della casa da gioco entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Detta istanza deve essere deliberata dal consiglio comunale e approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati allo stesso Comune.

3. L'istanza va presentata al Ministero dell'Interno nonché alla Regione o provincia autonoma competente a rilasciare il parere sulla localizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1.

4. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata da una dettagliata relazione comprovante:

a) il possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2;

b) le motivazioni socio economiche e storiche che portano il Comune a richiedere la sede della casa da gioco;

c) le caratteristiche tecniche, logistiche ed eventualmente storico-artistiche della struttura destinata a ospitare la casa da gioco.

5. Sulla base delle istanze pervenute Regione o Provincia autonoma entro 60 giorni esprimono parere sulla localizzazione dandone immediata comunicazione al Ministero dell'Interno.

6. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'Interno entro 90 giorni dall'acquisizione del parere di cui al precedente comma 5 e ha durata ventennale a far data dall'apertura al pubblico.

Art. 3

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Il ministro dell'Interno, sentito il comitato per il coordinamento e la vigilanza, può con proprio decreto sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o della concessione o del regolamento di attuazione di cui ai successivi articoli 4 e 9, nonché per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. L'autorizzazione non può essere nuovamente rilasciata al Comune cui è stata revocata

3. In caso di sospensione il ministro dell'Interno, sentito il presidente della giunta regionale interessata, nomina un comissiario "ad acta" per la gestione straordinaria

Art. 4

Concessione

1. L'esercizio della casa da gioco è affidato in concessione al Comune dove ha sede la casa da gioco

Art. 5

Gestione

1. La gestione può essere effettuata direttamente dal concessionario ai sensi del titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 o da una società pubblica mista costituita anche da più enti territoriali (Comune, Provincia, Regione).

2. Affidata, attraverso una gara pubblica indetta dal concessionario stesso, sulla base del "Capitolato generale" di cui al successivo articolo 7, a gestori iscritti in un apposito albo. Sulle forme di gestione decide il Consiglio comunale

3. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal concessionario ai soggetti che si sono aggiudicati la gara pubblica e che sottoscrivano la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il titolare della concessione e i medesimi

4. Non sono ammesse forme di sub gestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco dei quali il gestore resta a ogni modo responsabile

5. Il soggetto gestore se diverso dal Comune è tenuto a prevedere la partecipazione di un rappresentante del Comune nel collegio dei revisori, con funzioni da presidente, nonché altri due membri rappresentanti del Ministero dell'Interno e della Regione ove ha sede la casa da gioco

6. I gestori trasmettono ogni anno entro il 30 aprile al Ministero dell'Interno, alla Regione o Provincia autonoma, al Comune concessionario, il bilancio d'esercizio della casa da gioco

7. Ciascun iscritto all'albo non potrà avere la gestione di più di tre case da gioco in Italia

Art. 6

Albo nazionale dei gestori

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito albo dei soggetti aventi i requisiti per la gesione delle case da gioco

2. Modalità e requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al precedente comma sono stabiliti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del ministro dell'Interno di concerto con quello dell'economia. Il decreto dovrà prevedere anche i casi di cancellazione dall'albo e tra i requisiti per l'iscrizione quelli previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 settembre 1999 n. 374 in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio.

3. Società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata per iscriversi all'albo dovranno consentire di individuare la persona fisica proprietaria finale delle azioni o quote della società. Trasferimenti a qualsiasi titolo andranno preventivamente comunicati all'albo e autorizzati dal Ministero dell'Interno. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni e vincoli di ogni genere sulle azioni o quote

4. Ai soggetti iscritti all'albo si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni

5. E' vietata l'iscrizione all'albo a soggetti ai quali è inibita detta possibilità sia nell'Unione europea che in altri Stati

Art. 7

Capitolato generale

1. Il ministero dell'Interno predispone, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il capitolato generale e speciale di appalto per la gestione qualora i concessionari volessero affidarla a soggetti diversi. Il capitolato disciplinerà:

a) le garanzie che il Comune è tenuto a richiedere al gestore che deve prestare adeguate fideiussioni bancarie;

b) i requisiti morali e professionali, le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il gestore;

c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del gestore da applicare in sede di gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco

d) la pecentuale minima sui proventi lordi del gestore da destinare a iniziative promozionali e a manifestazioni di alto interesse turistico e sociale

e) le ipotesi di revoca della gestione senza titolo al risarcimento danni, qualora il gestore perda le qualità necessarie per mantenere l'attività o l'iscrizione all'albo ovvero violi le condizioni poste dall'affidamento

f) l'impegno all'osservanza degli obblighi in materia di controlli di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11

g) la composizione della commissione aggiudicatrice dell'appalto

Art. 8

Ripartizione dei proventi

1. I proventi lordi della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore qualora sia stata scelta questa forma al posto di quella pubblica, sono ripartiti nel modo seguente

a) il 50% al Comune sede di casa da gioco con vincolo di destinazione

1) alla riduzione delle imposte a carico dei cittadini;

2) al finanziamento di opere pubbliche di viabilità, acquedotti, fognature e strutture pubbliche a sostegno dello sviluppo turistico e al restauro di immobili di interesse storico e artistico;

3) al finanziamento dei servizi sociali con particolare riferimento alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche o familiari;

4) al potenziamento dei servizi turistici

5) alll'adeguamento della casa da gioco e delle relative infrastrutture, compreso il ripiano dei mutui eventualmente accesi per la realizzazione o ristrutturazione

b) il 25% alla Regione dove ha sede la casa da gioco per il finanziamento delle Aziende di promozione turistica ai sensi della legge 17 maggio 1983 n. 217 e successive modifiche e integrazioni

c) il 25% al bilancio dello Stato per essere destinati ai fini del potenziamento di organici e mezzi dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza

Art. 9

Regolamento di attuazione

1. Il Ministro dell'Interno, sentito il parere di quello dell'Economia, emana entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione

2. Il regolamento di cui al comma precedente deve prevedere, in particolare:

a) specie e tipi di giochi che saranno praticati e la loro specifica regolamentazione, nonché i giorni nei quali è fatto divieto di esercitare il gioco

b) disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina di accesso dei giocatori. E' fatto comunque divieto di accesso a chiunque abbia precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso, usura o comunque reati che comportano la perdita del diritto al voto; ai minori di 18 anni e ai residenti nel Comune concessionario. Il gestore, a sua discrezione, potrà comunque decidere di vietare l'accesso a soggetti non desiderati

c) le disposizioni particolari sui criteri di gestione e del controllo all'interno della casa da gioco, prevedendo anche sistemi video;

d) le modalità di svolgimento per le operazioni di cambio assegni, valuta estera o altro e di anticipazione da praticarsi a un tasso non superiore a quello ufficiale di sconto, riconoscendo altresì ai gestori la possibilità di esercitare l'azione di recupero dei crediti in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile. Quest'ultima attività deve essere preventivamente autorizzata dal ministero del Tesoro

e) l'istituzione di un servizio ispettivo comunale al quale attribuire compiti di controllo sulla regolarità della gestione, lo svolgimento del gioco, gli incassi e la loro ripartizione. In caso di gestione affidata a terzi questa previsione deve far parte integrante della convenzione di gestione

3. I Comuni autorizzati all'esercizio di una casa da gioco debbono adottare con delibera del Consiglio comunale il regolamento d'attuazione

Art. 10

Comitato per il coordinamento e la vigilanza

1. Entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato per il coordinamento e la vigilanza con compiti di indirizzo, coordinamento e controllo dell'applicazione delle norme della presente

2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'Interno ed è composto da un sio rappresentante con funzioni di presidente, da un rappresentante dei ministeri dell'economia e del welfare, della conferenza delle regioni, dell'Anci, della polizia dei giochi di cui al successivo articolo 11, dal presidente dell'albo dei gestori e da quello dei croupier di cui al successivo articolo 12

3. In caso di esame di problemi relativi a una casa da gioco devono essere chiamati a partecipare al Comitato il sindaco e il presidente della società di gestione della casa da gioco interessata

Art. 11

Polizia dei giochi

1. Nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza di cui alla legge 1 aprile 1981 n. 121 è istituito il "Nucleo speciale di polizia dei giochi" composto da personale specializzato della Polizia di Stato, delll'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza con compiti specifici di prevenzione, informazione e polizia giudiziaria per il controllo e l'esercizio di ippodromi, casa da gioco, sale bingo e comunque di tutti i giochi autorizzati

2. Il nucleo al fine della sua attività può:

a) ispezionare tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo;

b) verificare per conto dell'Albo nazionale le qualifiche e qualità finanziarie di soci e amministratori delle società che chiedono l'iscrizione e di quanti, in maniera diretta o indiretta, partecipano alla gestione

c) controllare anche dal punto di vista fiscale soci e amministratori delle società che gestiscono ippodromi, case da gioco, sale bingo e tutti i giochi autorizzati

3. Le notizie apprese nei controlli e relative alla clientela non possono essere in alcun modo utilizzate a fini fiscali contro la stessa

4. Al nucleo di cui al comma 1 si affianca un gruppo tecnico amministrativo che può essere composto anche da specialisti esterni, il cui compito essenziale è il controllo e la verifica del regolare svolgimento dei giochi consentiti in collaborazione con il servizio ispettivo comunale di cui all'articolo 9

5. Il gruppo tecnico amministrativo opera nel controllo dei bilanci e dei libri sociali dei gestori. Unitamente agli appartenenti al nucleo di polizia dei giochi ha libero accesso a tutte le case da gioco e a qualsiasi dato contabile e amministrativo ritenuto necessario

Art. 12

Albo nazionale dei croupiers

1. Presso il ministero dell'Interno è istituito l'albo nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers)

2. Entro il termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Interno - sentiti quelli del welfare e della giustizia - sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, stabilisce criteri e requisiti con le modalità per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, di sospensione e cancellazione dal medesimo, nonché i casi di incompatibilità

3. Trattamento economico, normativo e mansioni dei croupiers sono stabiliti attraverso un apposito contratto collettivo nazionale di lavoro

Art. 13

Case da gioco sulle navi

1. Per l'esercizio e la gestione di una casa da gioco sulle navi appartenenti a soggetti italiani iscritti nel registro internazionale le società armatoriali interessate debbono richiedere apposita autorizzazione al Ministero dell'interno che la rilascia d'intesa con quello delle Infrastrutture e trasporti

2. L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento di quanto indicato al n. 29 della tariffa annessa al Dpr 26 ottobre 1972 n. 641 e successive modificazioni

3. La disciplina economica e normativa, le mansioni degli impiegati tecnici delle case da gioco operanti su navi sono determinate da apposite norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 12, comma 3

Art. 14

Disposizioni comuni e regime fiscale

1. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali da gioco sono considerati pubblici

2. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 settembre 1991 n. 374

3. I proventi derivanti all'ente pubblico costituiscono, a tutti gli effetti, entrate di natura pubblicistica da classificare in bilancio quali entrate tributarie

4. Le vincite realizzate presso le case da gioco italiane sono esenti da imposte

Art. 15

Incompatibilità

1. Amministratori e funzionari dei Comuni sede di casa da gioco e i loro congiunti, parenti e affini sino al quarto grado non possono partecipare in qualsiasi forma ai soggetti gestori delle case da gioco, né assumere incarichi e appalti di qualsivoglia natura e specie relativi alla casa da gioco se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione dalla carica o dal servizio

2. Amministratori, soci e dipendenti con funzioni direttive o comunque apicali della casa da gioco nonché i loro congiunti e ascendenti e discendenti in linea retta sono ineleggibili quali sindacao e consiglieri dei Comuni sede delle casa da gioco e non possono essere nominati assessori se non sono decorsi tre anni dalla rimozione della causa di ineleggibilità

Art. 16

Sanzioni penali

1. Le pene previste dagli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate

Art. 17

Disposizioni transitorie

1. Per le quattro case da gioco esistenti le autorizzazioni di rinnovo previste dall'articolo 2 - alla scadenza di quelle in corso - hanno durata ventennale

2. Per la casa da gioco di Saint Vincent il rinnovo della concessione per la gestione è approvato dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta sulla base si una specifica normativa adottata dal Consiglio di Valle, che tenga conto dei principi generali della presente legge

3. Per le case da gioco di San Remo, Campione d'Italia e Venezia alla scadenza delle autorizzazioni in essere verrà provveduto, dal Ministero dell'Interno, all'adeguamento alle norme della presente legge, in accordo con i Comuni interessati, mentre per la ripartizione dei proventi verrà provveduto come previsto dal comma 3 dell'articolo 8.

8 marzo, Festa della Donna in Centro Benessere in Oltrepò Pavese


Oggi sul portale di promozione turistica dell'Oltrepò Pavese OltrepEAT, che utilizza le mappe di google (google maps) per promuovere il territorio Oltrepadano abbiamo inserito la proposta per l'8 Marzo, la Festa della Donna del Park Hotel Olimpia, Centro Benessere di Brallo di Pregola, in Oltrepò Pavese La festa della donna si avvicina, non esitate dunque a regalarvi un week-end speciale all'insegna del relax e del benessere.
Al Park Hotel Olimpia abbiamo pensato qualcosa di unico per le nostre ospiti, in modo da dedicarvi momenti di dolce far niente per dimenticare la frenetica vita di tutti i giorni.

Gentile Omaggio in Camera
Morbido Accappatoio e Ciabattine
1 Ingresso nell'Area Umida con utilizzo di piscina interna riscaldata con idromassaggi, sauna, bagno turco, doccia emozionale con cromo e aroma terapia, servizio tisaneria, zona relax
1 Trattamento Corpo Rigenerante illuminante

Trattamento di Mezza Pensione in camera Deluxe a 2 letti € 139,00 a persona
Trattamento di B&B in camera Deluxe a 2 letti € 115,00 a persona
Trattamento di Pensione Completa in camera Deluxe a 2 letti € 159,00 a persona

venerdì 27 febbraio 2009

Grande successo anche in Italia per "Duff Beer", la birra dei Simpson... Ma arriva la contraffazione

Grande successo anche in Italia per "Duff Beer", la birra dei Simpson... Ma arriva la contraffazione.

Dal luglio 2008 Duff Beer, la birra dei Simpson viene commercializzata con successo anche in Italia. La birra viene prodotta con regolare licenza da un unico birrificio belga... Ma c'è da segnalare un grave episodio di contraffazione.

DUFF BEER: DAL CARTONE ANIMATO ALLA REALTA'

I fan dei Simpson, il cartone animato creato da Matt Groening, conoscono bene la DUFF BEER, la birra che Homer, il padre di famiglia della serie, beve in quantità industriale, sempre o quasi davanti alla tv. Qualche anno fa l'imprenditore messicano RODRIGO CONTRERAS, da anni attivo nel settore bevande (soprattutto superalcolici come Tequila) ebbe avuto una brillante idea: trasformare la birra del cartone animato in un vero prodotto.  Nel 2002 iniziò quindi un lungo processo di ideazione e contatti con i titolari dei diritti (Matt Groening, il creatore dei Simpson e Twenty Century Fox, produttrice e distributrice internazionale del cartone animato)... E nel 2006, ottenute tutte la autorizzazioni, Contreras iniziò a produttore birra Duff.

IL SUCCESSO DI DUFF BEER IN AMERICA, IN EUROPA E IN ITALIA

Da allora il successo è stato immediato e sempre crescente. Negli Usa la Duff Beer deve ancora debuttare, ma le vendite in paesi come Messico, Colombia, Argentina, Brasile e Salvador sono davvero ottime. Dal luglio 2008 la birra Duff viene commercializzata anche in Italia: la produzione per l'Europa è affidata a un'unico birrificio belga (NV-SA BROUWERIJ HAACHT, a  Boortmeerbeek). Anche nel nostro paese, una nazione in cui si consuma molta birra importata dall'estero (Duff sta investendo molto nel nostro paese, considerato strategico insieme ad Irlanda ed Inghilterra), i numeri sono stati da subito importanti. Il gusto di Duff Europe, infatti è davvero buono e particolare: fresca, con poco ossigeno aggiunto, è stata pensata per venire incontro al gusto di chi ama la birre leggere. Duff Beer ha infatti una gradazione alcolica di soli 5 gradi. 

LA CONTRAFFAZIONE: LA VERA BIRRA DUFF E' PRODOTTA DI BELGIO, NON IN GERMANIA

Al successo dell'originale, come spesso accade, seguono i tentativi di imitazione, in questo caso assolutamente illegali perché Duff è oggi un prodotto vero e proprio. Va infatti segnalato  un grave episodio di CONTRAFFAZIONE.  Eschweger Klosterbrauerei GmbH in collaborazione o sotto "licenza" della ditta denominata Duff sales and Marketing e.k. di 99867 Thueringen/Germania, insieme a un distributore italiano, sta commercializzando una fantomatica birra che non ha niente a che vedere con la birra Duff vera ed originale, prodotta in Belgio e non in Germania.

Per maggiori informazioni: 

Daff Europe (DUFF Europa ASIA SL)

Importatore esclusivo per Italia, Svizzera e Austria Beverage Division 

///////////////////////////////////////////////////
www.lorenzotiezzi.it : FOTO hi res sezione DOWNLOAD
www.lorenzotiezzicomunicazione.blogspot.com : COMUNICATI

Lorenzo Tiezzi

Journalist pr photographer music designer creative producer

mobile +39 339 3433962
SKYPE lorenzotiezzi  
ADDRESS via Repubblica Argentina 114/d 25124 Brescia Italy
no fax please, it's 2009!

Non sorridere perché ti sono successe cose belle, ma sorridi perché succedano (proverbio giapponese)






artedonna '09



artedonna '09
quarta edizione
Anche quest’anno, in occasione della Festa della Donna , la Galleria Roma rende omaggio alla creatività delle sue socie con una mostra collettiva di pittura , scultura, grafica e fotografia, per valorizzare la figura della donna come pittrice e non più solo come soggetto dipinto, assegnandole il ruolo di protagonista della scena artistica a lungo dominata dalla figura maschile. Questa mostra è innanzitutto un motivo per riscattare l’universo femminile da secoli di emarginazioni, soprattutto in arte, ed è anche l’omaggio più concreto che la Galleria Roma vuole fare in questo momento alla Donna per valorizzare la sua personalità, la sua creatività rendendola per una volta l’unica protagonista in Galleria. Tutto questo si propone la mostra "Artedonna '09" in programma a Siracusa presso la Galleria Roma di via Maestranza 110 , dal 7 al 17 Marzo 2009.

giovedì 26 febbraio 2009

CAVALLI CLUB Firenze - Dj VITTORIA BRUNETTI ospite speciale Sabato 28 Febbraio

Cavalli Club

 

Sabato 28 febbraio 2009

 

Ospite speciale:

VITTORIA BRUNETTI

 

 

Un dj set al femminile al Cavalli Club.

Dopo la session dal vivo proposta dal duo Magnanesi-Bianchi, questo sabato in programma per il dopocena una lady-dj molto conosciuta nei party della Milano mondana: Vittoria Brunetti. La sua proposta di ‘sparkling’ house dal sapore internazionale coinvolgerà il pubblico a partire dalle 23,30.

 

Sia dj che vocalist, Vittoria Brunetti è una giovane artista italiana ma di respiro profondamente straniero. Resident al Just Cavalli, ha esordito con “A Nice dead person”, primo singolo estratto dall’album di debutto “Le Miroir” su Twilight Music. Un disco dalle sonorità elettroniche ma arrangiato con un gustoso taglio pop, cantato in lingua inglese e francese, a sottolineare ancora una volta la vocazione internazionale del progetto e di un’artista che addirittura il maestro Ennio Morricone non ha rinunciato a riconoscere “dallo stile brillante, gioioso, abile e comunicativo”. Il singolo è una riflessione amara sulla donna e sul dono della vita, spesso sprecato e gettato via troppo facilmente nell’indifferenza del mondo circostante.

 

Si rinnova inoltre l’appuntamento con l’aperitivo cool della domenica.

Si inizia alle ore 20 con diverse portate (servite al tavolo) a base di finger food, assaggi di carne e pesce e tempura mista.

Dalle ore 22,30 sul palco in programma ogni domenica esclusive dj session accompagnate da performance live.

 

Cavalli Club, un locale cangiante nel corso delle ore. Da bar a ristorante dalla cucina moderna, a club per spettacoli e live music.

 

Chief Art director: Maurizio Bendinelli

Da 10 anni al timone delle realtà più prestigiose della Riviera Versiliese. Nelle stagioni 2002/2003 è stato dei massimi fautori del successo del Twiga. Dal 2003 al 2005 passa alla Capannina de Franceschi conferendogli la sua tipica impronta di ricercatezza. Dopo un ultimo periodo alla direzione del Twiga, adesso approda al Cavalli Club per una nuova scommessa che lo vedrà confrontarsi con l’esigente pubblico fiorentino.  

 

Domenica ingresso esclusivamente su invito o lista nominale

 

 

 

Cavalli Club

Piazza del Carmine 7/R-8/R

50124 - Firenze

Aperto dal Martedì alla Domenica

Dalle 19 alle 3

SERVIZIO VALET PARKING

FREE ENTRANCE – DOOR SELECTION

Tel: 055.211650 – Fax: 055.2656595

www.cavalliclub.com

 

-------------------------------------

Gentile Destinatario,

ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), le e-mail informative e le newsletter possono essere inviate solo con il consenso del destinatario.

La informiamo che il suo indirizzo è nella presente mailing list e Le abbiamo già inviato inviti, comunicati stampa ed informazioni dai seguenti indirizzi e-mail.
Sperando che Lei gradisca le nostre comunicazioni, Le assicuriamo che il Suoi dati saranno trattati con la necessaria riservatezza e non verranno divulgati  secondo le norme del D.lgs 196/2003 in materia dei Dati Personali.

Le informative hanno carattere periodico e sono comunicate individualmente ai singoli interessati anche se trattate con l'ausilio di spedizioni collettive.
Il destinatario può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei propri dati rispondendo a questa mail specificando l'indirizzo di posta da togliere con oggetto "UNSUBSCRIBE".
Una non risposta, invece, varrà come consenso alla spedizione dei nostri inviti.
Nel ringraziarLa per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti.

 

 

Ringraziando per la cortese attenzione, rimaniamo a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o informazione.

 

 

Cordiali Saluti

 

UFFICIO STAMPA

Tel: +39.055.7324368

Mob: +39.335.6771593

mail: cavalliclub.firenze@gmail.com

CAVALLI CLUB Firenze - Inaugurazione 'RED CARPET' Venerdì 27 Febbraio

Cavalli Club

 

Venerdì 27 febbraio 2009

 

I N A U G U R A

 

*RED CARPET*

Fashion Night

 

21,30 LIVE SESSION con

Ilaria della Bidia

h 23 smooth selection by

DJ JACOPO CORAZZA FANTONI

 

Al nastro di partenza una nuova serata al Cavalli Club.

Questo venerdì inaugurerà “Red Carpet”, l’appuntamento settimanale che vedrà esibirsi sul palco della ex chiesa adiacente alla Basilica del Carmine le migliori live band.

Aprirà le danze la prima sera (h 21,30) Ilaria della Bidia, cantante, pianista e showgirl che vanta numerose partecipazioni in programmi di successo sulle reti Mediaset e Rai (“Buona Domenica” edizioni 06/07 e 07/08, Domenica In, Casa Raiuno e tante altre).

Terminato il live set, l’atmosfera salirà ulteriormente di intensità grazie alla selezione esclusiva di Jacopo Corazza Fantoni. La sua musica spazierà nel pre-serata dalla chill-out alla lounge (Saint German, Llorca, Zero7…), fino ai grandi classici d’autore italiani (come Mina) e stranieri (Edith Piaf). Dalle 23 in poi (dopo il live) il suo genere virerà abbracciando hit dance dalle influenze latin-jazz ed etno-downbeat.

 

Nativa di Lucca, classe ’80, Ilaria della Bidia si avvicina alla musica sin dalla più tenera età. Diplomata in pianoforte presso il conservatorio “L. Boccherini” Cantante, pianista e showgirl, da sempre affianca alle numerose apparizioni televisive (Buona Domenica, Domenica In, Napoli prima e dopo, Casa Raiuno, e molte altre) un’intensa attività autoriale e compositiva. Preziosa la collaborazione con il cantante americano Boysie White. Nel 2003 e nel 2008 pubblica per la Salt un album a scopo di beneficenza dal titolo “Salt per il sociale” . Nello stesso anno, a coronare la reciproca stima ed amicizia, compone sui versi di Cesare Lanza “Ci sei tu”, canzone destinata a far parte della colonna sonora del film “La perfezionista” scritto e diretto dallo stesso Cesare Lanza.

 

Salendo al primo piano, il ristorante Cavalli Club propone un menù che fonde internazionalità e tradizioni gastronomiche locali.

Massima cura nel servizio delle portate, tutte presentate ed arricchite come i vestiti della maison. Menù in continua evoluzione in base alla stagionalità dei prodotti.

All’American bar regna la linea di cocktails firmata dallo stilista: “Cavalli Serpentine” (vodka RC, crema di amarene, succo di lime), “Cavalli Leopard” (vodka RC, Martini dry, un cappero) e “Cavalli Scorpion” (vodka RC, succo di mirtillo, vermouth Noilly Prat, crema di pesca). 

 

Cavalli Club, un locale cangiante nel corso delle ore. Da bar a ristorante dalla cucina moderna, a club per spettacoli e live music.

 

Chief Art director: Maurizio Bendinelli

Da 10 anni al timone delle realtà più prestigiose della Riviera Versiliese. Nelle stagioni 2002/2003 è stato dei massimi fautori del successo del Twiga. Dal 2003 al 2005 passa alla Capannina de Franceschi conferendogli la sua tipica impronta di ricercatezza. Dopo un ultimo periodo alla direzione del Twiga, adesso approda al Cavalli Club per una nuova scommessa che lo vedrà confrontarsi con il non facile pubblico fiorentino.  

 

 

Aperitivo ore 19

Cena alla carta dalle 20

Live Music h 21,30

Dj set h 23,30

Ingresso su invito o lista

 

 

 

Cavalli Club

Piazza del Carmine 7/R-8/R

50124 - Firenze

Aperto dal Martedì alla Domenica

Dalle 19 alle 3

SERVIZIO VALET PARKING

FREE ENTRANCE – DOOR SELECTION

Tel: 055.211650 – Fax: 055.2656595

www.cavalliclub.com

 

-------------------------------------

Gentile Destinatario,

ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), le e-mail informative e le newsletter possono essere inviate solo con il consenso del destinatario.

La informiamo che il suo indirizzo è nella presente mailing list e Le abbiamo già inviato inviti, comunicati stampa ed informazioni dai seguenti indirizzi e-mail.
Sperando che Lei gradisca le nostre comunicazioni, Le assicuriamo che il Suoi dati saranno trattati con la necessaria riservatezza e non verranno divulgati  secondo le norme del D.lgs 196/2003 in materia dei Dati Personali.

Le informative hanno carattere periodico e sono comunicate individualmente ai singoli interessati anche se trattate con l'ausilio di spedizioni collettive.
Il destinatario può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei propri dati rispondendo a questa mail specificando l'indirizzo di posta da togliere con oggetto "UNSUBSCRIBE".
Una non risposta, invece, varrà come consenso alla spedizione dei nostri inviti.
Nel ringraziarLa per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti.

 

 

Ringraziando per la cortese attenzione, rimaniamo a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o informazione.

 

 

Cordiali Saluti

 

UFFICIO STAMPA

Tel: +39.055.7324368

Mob: +39.335.6771593

mail: cavalliclub.firenze@gmail.com

 

VUOI SCOPRIRE COSA DICE IL LINGUAGGIO DEL CORPO ?

VUOI SCOPRIRE COSA DICE IL LINGUAGGIO DEL CORPO ?
SEMINARIO A SALERNO IL 25 OTTOBRE - A FIANO ROMANO 11 OTTOBRE- 2009

Vorresti recuperare i tuoi crediti direttamente dalla tua azienda?

Vorresti recuperare i tuoi crediti direttamente dalla tua azienda?
Clicca sulla foto per conoscre la soluzione

Collabora anche tu nel dare alla caccia agli ORRORI DI COMUNICAZIONE

Collabora anche tu nel dare alla caccia agli ORRORI  DI COMUNICAZIONE
Clicca sulla foto per sapere come fare

Archivio blog