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domenica 21 marzo 2010

Contratti del consumatore e clausole vessatorie. Importante sentenza del Giudice di Pace di Casarano.


Contratti del consumatore e clausole vessatorie. Importante sentenza del Giudice di Pace di Casarano, in materia di accertamenti ispettivi da parte di SKY sull’utilizzo della smart card in luogo pubblico e nullità della clausola penale per inadempimento del consumatore.

Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, segnala un’importante sentenza in materia di contratti del consumatore e clausole vessatorie, emessa a seguito di un giudizio intrapreso da un consumatore per sentir dichiarare l’illegittimità della pretesa di pagamento di una grossa penale da parte di SKY ITALIA per aver il primo utilizzato la smart card in luogo pubblico (bar) anziché in solo ambito domestico.
Il G.d.P. di Casarano Avv. Albano ADORNO, su citazione promossa da un cittadino difeso dall’avv. Alvaro STORELLA, del foro di Lecce, ha ritenuto, in primis la propria competenza territoriale essendo vessatoria, ai sensi dell’art. 1469 bis c.2 nr. 19, la clausola che prevede un foro diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore; ha ancora statuito la nullità del verbale ispettivo come tale privo di effetti sanzionatori, compiuto da un ispettore SKY per evidente astrattezza dell’accertamento, unilateralità della verbalizzazione connotata dalla mancata individuazione tra i presenti del titolare dell’esercizio commerciale, dalla, mancata qualificazione e individuazione di esso ispettore attraverso un documento valido, dal mancato inserimento delle dichiarazioni del “contravventore” eventualmente individuato.
Ha ritenuto, ancora la vessatorietà della clausola relativa alla penale prevista in contratto per il caso di scorretto utilizzo della smart card e, quindi, ne ha dichiarato la nullità.
In particolare il Giudice ha statuito che il professionista ha l’obbligo di provare che la clausola vessatoria sia stata oggetto di specifica trattativa e che a tal fine non è sufficiente la mera approvazione per iscritto della clausola stessa. È del pari nulla la clausola quando, valutata alla stregua dei criteri di cui alla direttiva comunitaria 93/13/CEE, risulti contraria alla buona fede e determini un significativo squilibrio in danno del consumatore tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto.
Incombe, infine, sul professionista la prova dei termini economici del contratto che assuma lesi dall’eventuale scorretto utilizzo della smart card al fine di consentire al giudice di valutare il pregiudizio e di escludere lo squilibrio dei diritti in relazione al contratto sottoscritto.

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