Il componente del Dipartimento Nazionale Tutela del Consumatore di IDV, Giovanni D’AGATA ha ricevuto alcune segnalazioni di cittadini che si sono visti notificare sanzioni amministrative o richieste di pagamento del pedaggio autostradale, per presunte violazioni effettuate in luoghi ove le proprie autovetture non sono mai transitate.
Molto spesso si può trattare di un errore degli agenti verbalizzanti o delle società esercenti i servizi autostradali, ma in un notevole numero di casi, si è potuto riscontrare la sussistenza di un fenomeno nostrano: la furbata della clonazione o alterazione delle targhe.
La frequenza con la quale il fenomeno si ripete in determinati territori dello Stato, in particolare Campania, Lazio, Lombardia e Calabria, c’inducono a ritenere che alcuni automobilisti si sono ingegnati modificando artatamente finanche una sola cifra della propria targa, quasi dimenticando che l’alterazione della stessa integra la fattispecie del reato di “falsità materiale commessa in certificati o autorizzazioni amministrative” di cui al combinato disposto degli artt. 100, comma XIV del Cds, e 477- 482 del codice penale.
Tant’è che di recente, segnaliamo il caso di un’automobilista salentino che si è visto notificare un avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., da parte della Procura della Repubblica di Lecce per aver utilizzato la propria autovettura con la prima cifra della targa alterata.
Pertanto, giova ribadire un concetto imprescindibile affinché s’informi chi non è a conoscenza della gravità di simili contraffazioni: l’eccessivo ricorso da parte degli enti locali ed in particolare di alcuni comuni alle multe “per far cassa” e ripianare i propri bilanci, non può assolutamente costituire una minima giustificazione all’utilizzo di targhe clonate al fine di rimanere indenni dalle conseguenze colpose della propria guida, perché l’epilogo di tutto ciò, oltre a costituire un danno per gli automobilisti onesti, espone ad effetti ben più gravosi ed in particolare alla condanna penale, i disonesti.
Lecce, 23 luglio 2008
Il Componente del
Dipartimento Tematico Nazionale
“Tutela del Consumatore”
Giovanni D’AGATA
Molto spesso si può trattare di un errore degli agenti verbalizzanti o delle società esercenti i servizi autostradali, ma in un notevole numero di casi, si è potuto riscontrare la sussistenza di un fenomeno nostrano: la furbata della clonazione o alterazione delle targhe.
La frequenza con la quale il fenomeno si ripete in determinati territori dello Stato, in particolare Campania, Lazio, Lombardia e Calabria, c’inducono a ritenere che alcuni automobilisti si sono ingegnati modificando artatamente finanche una sola cifra della propria targa, quasi dimenticando che l’alterazione della stessa integra la fattispecie del reato di “falsità materiale commessa in certificati o autorizzazioni amministrative” di cui al combinato disposto degli artt. 100, comma XIV del Cds, e 477- 482 del codice penale.
Tant’è che di recente, segnaliamo il caso di un’automobilista salentino che si è visto notificare un avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., da parte della Procura della Repubblica di Lecce per aver utilizzato la propria autovettura con la prima cifra della targa alterata.
Pertanto, giova ribadire un concetto imprescindibile affinché s’informi chi non è a conoscenza della gravità di simili contraffazioni: l’eccessivo ricorso da parte degli enti locali ed in particolare di alcuni comuni alle multe “per far cassa” e ripianare i propri bilanci, non può assolutamente costituire una minima giustificazione all’utilizzo di targhe clonate al fine di rimanere indenni dalle conseguenze colpose della propria guida, perché l’epilogo di tutto ciò, oltre a costituire un danno per gli automobilisti onesti, espone ad effetti ben più gravosi ed in particolare alla condanna penale, i disonesti.
Lecce, 23 luglio 2008
Il Componente del
Dipartimento Tematico Nazionale
“Tutela del Consumatore”
Giovanni D’AGATA