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venerdì 22 gennaio 2010

Sentenza Cassazione: il fisco è tenuto a risarcire i contribuenti in caso di un accertamento illegittimo.

Importante sentenza della cassazione del 19/01/2010:
Il Fisco è tenuto a risarcire i contribuenti nel caso in cui non provveda tempestivamente ad annullare in via di autotutela un accertamento illegittimo

Importante vittoria dei contribuenti sui tributi non dovuti al fisco. L’amministrazione deve risarcire il cittadino i danni subiti per il mancato o ritardato annullamento in autotutela dell’atto impositivo illegittimo.
A questa importante conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con una sentenza di pochi giorni fa, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza di un Giudice di Pace, stabilendo il principio che, quando è palese il fatto che un accertamento è errato o illegittimo, l’amministrazione ha il dovere di annullarlo, senza dover per forza costringere il contribuente a fare causa, sostenendo gli oneri non solo economici, ma anche morali che ciò comporta.
“Ove il provvedimento di autotutela non venga tempestivamente adottato – si legge nella sentenza – al punto di costringere il privato ad affrontare spese legali e d’altro genere per proporre ricorso e per ottenere per questa via l’annullamento dell’atto, la responsabilità della pubblica amministrazione permane ed è innegabile”.
Dopo questa sentenza i cittadini hanno una nuova chance concreta di difendersi da richieste di tributi non dovuti.
Nelle motivazioni i giudici spiegano che il contribuente può fare causa, per ottenere il risarcimento del danno, direttamente all'ufficio periferico delle imposte che ha ignorato la sua richiesta di annullamento dell'atto impositivo in via di autotutela.
Con la sentenza di due giorni fa la Cassazione, almeno sul fronte risarcimento, rilancia l’autotutela come strumento di tutela e di difesa dei cittadini, specie in questo periodo in cui sempre più spesso si sente parlare di “cartelle pazze”: il cittadino che dovesse ricevere una richiesta di pagamento di tributi che ritenga illegittima o che ritenga di aver già pagato può, pertanto, inoltrare l’istanza di annullamento e, nel caso in cui l’amministrazione finanziaria non vi provveda tempestivamente, costringendolo a promuovere un’azione giudiziaria per vedere annullato l’accertamento, può con separato giudizio richiedere il risarcimento dei danni.
Giovanni D’AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori,, che da sempre si batte per la tutela dei cittadini e dei consumatori contro ogni forma di abuso, anche se proveniente dagli Enti pubblici, nell’esprimere soddisfazione per questa importante pronuncia, comunica che le sue strutture ed i suoi consulenti sono a disposizione dei cittadini che ne abbiano bisogno per l’esercizio di questo importante rimedio.

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