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venerdì 1 gennaio 2010

Multe con il photored nulle se non sono presenti gli agenti di P.M.

Photored e T- Red: ancora una sentenza della Cassazione (27414/09) che farà discutere, in merito all’obbligo di contestazione immediata delle infrazioni per attraversamento degli incroci col semaforo “Rosso” rilevate con apparecchiature elettroniche.
Giovanni D’AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, continuerà a far battaglia contro le multe illegittime e contro questi odiosi strumenti utilizzati dai comuni per “far cassa”

Inevitabile che una sentenza della Suprema Corte faccia discutere specie se si tratta del possibile annullamento di decine di migliaia di multe elevate dai Comuni che utilizzano i famigerati Photored o T- Red, quali strumenti di rilevazione delle infrazioni per l’attraversamento delle intersezioni semaforiche automatici e senza la presenza di agenti accertatori in loco, con l’implicito scopo di “far cassa” a danno degli utenti della strada.
Ed infatti, anche con la recentissima sentenza n. 27414/2009 della Cassazione, depositata il 28 dicembre che segue altre di egual tenore, viene stabilito ancora una volta il principio secondo cui "L'assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 del regolamento di attuazione", per cui le multe col photored elevate in assenza di agenti accertatori sull’incrocio dovrebbero essere annullate.
Tale ennesima decisione che ha avuto un’eco così ampia sui media nazionali, anziché chiarire le modalità di accertamento regolare delle infrazioni a mezzo photored o apparecchi analoghi ha portato, secondo il sottoscritto componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, maggiori incertezze negli operatori del diritto, poiché se da una parte potrebbe aprire importanti nuove strade per l'impugnazione dei verbali elevati anche dopo l'entrata in vigore della legge 214/03, che ha introdotto il comma 1-bis dell'articolo 201 del Codice della strada - che prevede alla lettera b) la possibilità di contestazione differita di tali infrazioni in caso di superamento dell’intersezione con luce rossa -, dall’altra cozzerebbe proprio con quest’ultima disposizione, norma dietro la quale si corazzano enti locali e ditte appaltatrici per proseguire nell’utilizzo indiscriminato ed abnorme di queste apparecchiature che costituiscono più che strumenti di prevenzione dalle infrazioni e per la sicurezza stradale, tra le principali e costanti fonti di entrata degli uni e delle altre.
L’occasione data dalla sentenza 27414/2009 è utile anche per rammentare che l’abuso nell’utilizzo di tali apparecchi è stato posto al vaglio anche di alcune procure italiane e pertanto alla luce delle osservazioni sin qui riportare, Giovanni D’AGATA, chiede un intervento chiarificatore del Governo in materia, come già vi fu in estate in materia di autovelox.

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