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venerdì 8 ottobre 2010

CHIESTI I DANNI AL MINISTRO BRAMBILLA E AL PROF.VERONESI

Nell’ambito delle azioni intraprese da Caccia Ambiente a difesa e tutela dell’intero mondo venatorio, si comunica che, con odierno atto di citazione ( allegato al presente comunicato a beneficio di coloro che ne fossero interessati alla lettura ), la sig.ra Brambilla ed il sig.Veronesi sono stati chiamati in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno per il risarcimento dei danni arrecati all’immagine / reputazione dei cacciatori, in riferimento alle dichiarazione rese nell’imminenza dell’apertura della caccia.
Il partito Caccia Ambiente, al fine di evitare ogni fraintendimento sulla natura speculativa dell’azione ha evidenziato, nel corpo dell’atto, la volontà di devolvere in favore di soggetto ben identificato tutta la somma che, a titolo di danno, dovesse essere eventualmente liquidata.
Siamo stati alquanto duri, forse ai limiti di una querela, ma personalmente non mi sottraggo alle mie/nostre responsabilità. Non potevo/potevamo lasciare impunite le sbraitate del ministro soprattutto dopo aver appreso, con tecnica investigativa dei nostri acuti collaboratori, la natura delle attività economiche dell’intera famiglia Brambilla.
Leggete a pag 6 e 7 della citazione, unitamente alle nostre conseguenti considerazioni, qual è l’oggetto sociale delle tante società di cui la rossa è azionista: vi renderete conto di quanta mala fede è insita in chi ci governa e ci attacca.
Ove mai ce ne fosse ancora bisogno!
Caccia Ambiente
Il Segretario Nazionale
Avv.Prof.Angelo Dente

TRIBUNALE DI SALERNO
ATTO DI CITAZIONE
PER
Il partito politico “ Caccia Ambiente – Partito dei Cacciatori “, con sede in Salerno via Benedetto Croce, 34, associazione costituita per atto pubblico rep.62402 racc.25024 notaio R.Malinconico, in persona del segretario nazionale e legale rappresentante p.t. avv.pof.Angelo Dente, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall’avv.Francesco Barbato presso il cui studio in Salerno C.so Garibaldi, 8 elettivamente domicilia
CONTRO
1.La sig.ra Michela Vittoria Brambilla
2.Il sig.Umberto Veronesi
Premesso in Fatto
1.In occasione dell’apertura della stagione venatoria 2010/2011 entrambi i convenuti, con dichiarazioni riportate dalle maggiori testate giornalistiche (all.1), nonché dal TG2 edizione del 18.9.2010 ore 13, si sono lasciati andare a dichiarazioni che, se da un lato apparivano come espressione di un libero pensiero sull’attività venatoria in generale, dall’altro contenevano, in maniera palese, una serie di gratuite offese nei confronti di una categoria di cittadini praticanti un’attività che, oltre ad essere costituzionalmente prevista, è rigorosamente disciplinata da una precisa normativa statale.
Considerato in Diritto
1.Devono preliminarmente evidenziarsi alcune considerazioni di carattere processuale relative alla legittimazione attiva dell’attore ed alla competenza territoriale dell’intestato Tribunale. In ordine alla prima essa trae origine dall’art. 5 dello statuto in virtù del quale: “ Il partito persegue come suo primo e più alto compito quello di tutelare l'etica della pesca della caccia nonché la dignità e l’immagine dei cacciatori, dei pescatori, degli agricoltori, dei possessori di armi, e degli amanti dell'ambiente, nell'ambito di ogni categoria economica, sociale, imprenditoriale, in qualunque modo legata al mondo della caccia, della pesca, della natura, e dell’ambiente in genere. E’, di conseguenza, ulteriore scopo del partito quello di attivare nelle opportune sedi giudiziarie, ogni azione legale finalizzata alla tutela dell’ambiente, all’immagine del cacciatore, al rispetto delle leggi connesse all’attività venatoria, all’agricoltura, alla pesca, alla detenzione delle armi e alle tradizioni “ ( all.2). Sulla legittimazione attiva dei soggetti giuridici si è espressa la giurisprudenza di merito e legittimità secondo la quale “…In tema di diffamazione, la titolarità del diritto al risarcimento del danno spetta anche ad un soggetto giuridico rappresentativo di una categoria laddove il contenuto e la modalità di diffusione di una espressione obiettivamente offensiva abbia arrecato una lesione del diritto alla integrità morale dell'intera categoria..” ( Tribunale Lanciano, 09 aprile 2008, n. 81 ).
Ancora “….poiché anche nei confronti della persona giuridica, in genere dell'ente collettivo, è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale, allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o ente, nei casi in cui si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre il danno patrimoniale, se verificatosi e dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto….” (Cass.4.6.2007 n 12929).
Quanto alla competenza territoriale, radicata nel Tribunale di Salerno soccorre la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n° 21661 del 13 ottobre 2009 secondo la quale “…Nel caso di lesione di diritti della personalità per mezzo di trasmissione televisiva − ma si tratta di principio estensibile alla competenza su tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa − la competenza territoriale deve essere del giudice del luogo di domicilio (o della sede) della persona..”
2.Ancora una volta, per scarsa conoscenza della materia o per consapevole malafede, si continuano ad utilizzare le parole “caccia” e “cacciatore” in senso dispregiativo o per indicare personaggi e/o vicende che nulla hanno a che vedere con l’attività venatoria e i suoi praticanti.
Le affermazioni pubbliche di cui si sono resi protagonisti la sig.ra Brambilla ed il sig.Veronesi, non lasciano dubbio alcuno sulla portata lesiva dell’immagine di migliaia uomini che, da sempre, nel rispetto delle norme, per cultura, tradizione, passione, coltivano l’attività venatoria.
“Chi caccia fa male al pianeta”, “ chi pratica la caccia… provoca anche grave danno all’ambiente che è di tutti”, “non è possibile che si continuino a massacrare animali”, “non è possibile che l’incolumità di cittadini e turisti sia messa a repentaglio da una minoranza di persone”, “la caccia è un atto stupido” ( dunque i cacciatori sarebbero tali ) “ l’approvazione da parte del senato di un emendamento che riduce i limiti della stagione di caccia non può passare sotto silenzio “ sono affermazioni gravissime, scorrette ma soprattutto, relativamente all’ultima, false e tendenziose, che creano una visione distorta e dannosa dell’uomo-cacciatore ed alimentano ingiusti pregiudizi.
E’ singolare che uno scienziato, tra l’altro ex ministro di questa Repubblica, affermi che l’emendamento approvato in Senato ( e poi alla Camera ), nel modificare l’art.18 della legge 157/92 ( c.d. legge sulla caccia ) abbia ridotto i limiti della stagione venatoria, laddove essi, con tale modifica, sono, al contrario, aumentati.
Basti in proposito ed a titolo di esempio, consultare i tempi del prelievo venatorio alle specie tordo e beccaccia previsti, dalla legge 157/92 prima della modifica (all.3) e confrontarli , in virtù dell’adeguamento alla normativa europea di riferimento, con i tempi attuali (all.4)
“…E’ giusto che le regioni - continua lo scienziato - a cui spetta la decisione finale circa l’estensione del periodo venatorio considerino le motivazioni di chi vuol porre un freno al massacro degli animali…“
Trattasi di affermazioni da un lato altamente offensive ( i cacciatori sarebbero massacratori di animali ), dall’altro, attesa la loro falsa rappresentazione della realtà, idonee a ledere l’immagine del cacciatore in ragione della prospettazione di una caccia esercitata senza limiti temporali.
Probabilmente sfugge, a chi si lascia andare con tanta leggerezza a tali esternazioni, che il cacciatore svolge un’attività lecita in quanto prevista e regolamentata dalla legislazione; di talché, appare evidente che le affermazioni ut supra travalicano i limiti della libertà di manifestare il proprio pensiero ed offendono l’immagine di chi, nel pieno rispetto delle regole, dà anche attuazione ad una manifestazione di se stesso.
E’ fondamentale ribadire che in Italia l'attività venatoria è regolamentata dalla Legge n.157/92, che fissa le "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio". Trattasi di una legge-quadro in base alla quale le regioni, con proprie leggi, disciplinano la gestione e la tutela della fauna selvatica in conformità alla legge statale, alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie. Per essere abilitati all'esercizio dell'attività venatoria è indispensabile il possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia per ottenere la quale è necessario il certificato di abilitazione al tiro, il certificato sanitario rilasciato dal medico di famiglia, un certificato comprovante l'idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L., il superamento di un esame con quesiti sugli animali cacciabili e sulle normative riguardanti la caccia nonché, e soprattutto, l’integrità morale e giuridica del richiedente.
Nelle dichiarazioni ut supra, i cacciatori vengono definiti come coloro che massacrano animali, come se fossero distruttori sanguinari che uccidono con efferata violenza.
Ed ancora, i cacciatori vengono dipinti come coloro che mettono in pericolo l’incolumità di turisti e cittadini come se, in disprezzo della normativa, praticassero l’attività venatoria in centri abitati o in località affollate da turisti, o peggio ancora, come se fossero consapevoli attentatori dell’incolumità altrui. Nulla di più falso, offensivo ed oltraggioso per l’uomo-cacciatore che, a causa di tali propagandistiche esaltazioni di eccessi e di storture, vede gravemente lesa la sua immagine/reputazione.
Le simpatie animaliste della Brambilla non sono certo un mistero, grazie anche al risalto concessole dai principali mezzi di informazione la cui potenzialità nella diffusione di una ingiuria ne aumenta il danno eventualmente prodotto.
E ciò soprattutto se si considera che la coscienza animalista di cui la Brambilla si fa portavoce risulta in aperta contraddizione ed in palese mala fede con la circostanza che la vede azionista e comproprietaria di diverse Società di capitali il cui oggetto sociale è l’importazione, l’esportazione ed il commercio all’ingrosso ed al munito di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati. (all.5)
Anche la fauna ittica appartiene al “genus” animale [ pesce:animale vertebrato acquatico di varia grandezza appartenente alla fauna ittica. Garzanti, vocabolario lingua italiana, ad vocem ], ma o la convenuta Brambilla è ignorante in materia o, molto verosimilmente, e sicuramente per convenienza, davanti al proprio interesse economico, non ha nessuna remora a mettere da parte la sbraitata coscienza animalista.
Il cacciatore è prima di tutto un uomo che conosce la normativa venatoria e, soprattutto, la rispetta, non invece un massacratore di animali e/o attentatore dell’incolumità altrui come sostenuto dai convenuti nelle loro scellerate affermazioni pubbliche.
Il delirio prosegue: “chi caccia fa male al pianeta …e provoca grave danno all’ambiente”. Trattasi di affermazioni fuori luogo, prive di fondamento e frutto di disinformazione. Chi caccia, invece, salvaguardia la biodiversità regolando la sovrappopolazione degli animali e mantenendo inalterato il rapporto numerico animale - uomo.
In proposito è il caso di evidenziare l’accordo del 2004, siglato tra la più grande Federazione mondiale per la protezione degli uccelli e la Federazione Europea dei cacciatori, il quale riconosce la caccia come attività necessaria per una corretta gestione ambientale e per la salvaguardia della fauna selvatica .
Grazie a chi caccia è possibile monitorare, gestire e mantenere stabile l’equilibrio della natura.
Chi pratica il bracconaggio rappresenta un problema, non certo i cacciatori attenti osservatori delle norme, amanti della natura, della fauna e del suo habitat.
E’ indubbio che le dichiarazioni dei convenuti tuonino come accuse infamanti altamente lesive dell’immagine dei cacciatori che esprimono forte preoccupazione per la disinformazione e la speculazione mediatica che li lede pubblicamente, li offende e li coinvolge ingiustamente.
Nel caso di specie, il valore centrale da tutelare è duplice: prima di tutto l’immagine di coloro che, pur rispettando le leggi che legittimano l’attività venatoria, vengono oltraggiati da false dichiarazioni, e poi l’immagine di coloro che si identificano in tale esperienza, nella consapevolezza che l’ordinamento prima di tutto garantisce la personalità umana, e poi tutela tutti i fenomeni in cui essa trova svolgimento.
Per la moltitudine di cacciatori l’attività venatoria ha valenza sociale e culturale, essa costituisce senza alcun dubbio uno dei modi di sviluppo della personalità dell’individuo. L’essere cacciatore esprime concetti di appartenenza ad una vera e propria cultura, nonché di rispetto per le tradizioni e per la natura; di talché, le ingiuste affermazioni dalla Brambilla sviliscono irrimediabilmente l’immagine dell’uomo-cacciatore che certamente non merita tanta diffamazione o comunque ingiusta propaganda.
3.In tema di immagine, secondo costante dottrina e giurisprudenza, ci si riferisce anche ad una accezione nella quale il termine “immagine” configura un segno distintivo essenziale dell’individuo. Il richiamato termine “immagine” si pone concretamente come sinonimo di identità, in quanto essa non rileva in via autonoma, ma diviene segno e proiezione della corretta rappresentazione sociale dell’individuo nel suo complesso.
La giurisprudenza ormai ritiene pacificamente che nell’ordinamento esiste un diritto alla identità personale quale interesse giuridicamente protetto a non veder travisati o alterati la propria immagine e/o il proprio patrimonio culturale, intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale.
Detto riconoscimento trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo la quale tra i diritti della persona umana, l’art. 2 Cost. riconosce e garantisce anche il diritto all’identità personale. Si tratta del diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano l’individuo”.
Il diritto all’identità personale è finalizzato a garantire la fedele e completa rappresentazione del soggetto nell’ambito della comunità in cui esso nasce, cresce, vive, si estrinseca e si solidifica.
Nel caso di specie, le affermazioni della Brambilla e del Veronesi determinano una rappresentazione falsa ed indebitamente peggiorativa dell’immagine uomo-cacciatore, suscettibile di tutela in quanto sussiste la necessità che ciascun uomo venga rappresentato coerentemente con la sua “verità”.
Il disprezzo manifestato pubblicamente e la grave falsità delle dichiarazioni deformano ed offendono l’identità dei cacciatori e l’immagine che essi offrono alla collettività, e ledono inequivocabilmente chi, nel pieno rispetto dalle leggi statali e regionali, coltiva per retaggio, passione e cultura l’attività venatoria.
Il danno che ne è derivato è in re ispa e merita pieno ristoro in quanto la lesione dell’immagine/reputazione è una lesione all’identità personale, intesa come interesse del soggetto ad essere rappresentato nella vita di relazione senza alterazioni o travisamenti. In tal senso la decisione 7043/2004 della Corte di Cassazione secondo la quale, letteralmente, “……In materia di danno all'immagine - o più in generale alla reputazione personale - il diritto alla cui integrità trova fondamento nei diritti della persona umana tutelati dall'art. 2 Cost .- questa Corte, a proposito del danno in re ipsa inerente alla lesione della reputazione personale - intesa come la valutazione che di un certo soggetto vien fatta nel contesto in cui egli vive - ha ritenuto che provata la lesione della reputazione personale ciò comporta la prova anche della riduzione o della perdita del relativo valore e che non si contesta la distinzione ontologica tra lesione del valore e conseguente perdita o diminuzione della stessa ma si assume solo che provata la prima risulta provata anche la seconda (Cass. 7507/01).
I cacciatori non sono violentatori della natura, né massacratori di animali o attentatori dell’incolumità di cittadini e turisti.Chi sostiene il contrario crea un’immagine distorta della realtà, offende ed alimenta solamente l’ignoranza.
Pertanto, alla luce delle suesposte ragioni ed argomentazioni appare indubbio il diritto al risarcimento del danno all’immagine procurato a chi svolge l’attività venatoria; tuttavia, sfuggendo tale danno ad una precisa quantificazione, si ritiene che esso debba essere quantificato in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del giudicante.
Con espressa dichiarazione che qualsiasi somma l’Ill.mo sig. giudice vorrà eventualmente liquidare sarà devoluta in beneficenza all’Associazione italiana per la WILDERNESS.
Tanto premesso l’attore
CITA
1)La sig.ra Michela Vittoria Brambilla, domiciliata in Caloziocorte ( Lecco ) Via 4 Novembre, 32; 2) Il sig.Umberto Veronesi domiciliato in Milano via Palestro 6 c/o Fondazione Veronesi, a comparire innanzi al Tribunale di Salerno all’udienza del 30.01.2011, ore e locali di rito con invito a costituirsi in cancelleria nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata, giusta l’art. 163 n° 7 c.p.c., ed espressa avvertenza che, in mancanza di rituale costituzione nei termini indicati, incorreranno nelle preclusioni e decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.; con l’ulteriore avvertimento che, in difetto, si procederà in contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia L’On.le Tribunale adito:
- riconoscere e statuire che le dichiarazioni pubbliche dei convenuti sig.ri Brambilla e Veronesi contro i cacciatori sono offensive, non veritiere e creano una rappresentazione falsa ed altamente lesiva dell’immagine / reputazione di coloro che, rispettando le norme, esercitano l’attività venatoria;
- per l’effetto, condannare gli stessi in solido tra loro al risarcimento del danno arrecato, da liquidarsi in via equitativa secondo l’apprezzamento del Giudice adito, per lesione dell’immagine/reputazione dei cacciatori, per i motivi ut supra esposti;
- Condannare la sig.ra Michela Vittoria Brambilla ed il sig.Umberto Veronesi alle spese del presente giudizio con attribuzione.
Si allegano i documenti così come elencati e numerati, unitamente al CD contenente il servizio del TG2 di cui in narrativa.
Mezzi istruttori:
Si richiede l’interrogatorio formale dei convenuti con capitoli che saranno meglio specificati nelle memorie ex art.183 c.p.c.
Si dichiara che il valore del presente giudizio è di valore indeterminabile e che quindi il contributo unificato è pari ad € 374,00
Salerno 08.10.2010 avv.Francesco Barbato

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