Prestiti Inpad |
Domanda: Nell’ipotesi di cessazione dal servizio per scelta da parte dell’iscritto Inpdap, è possibile effettuare il recupero del restante debito non pagato sulla buonuscita anche se la medesima verrà pagata dopo i 6 mesi stabiliti dalla legge?
Risposta: Per tale fattispecie, la norma ha previsto soltanto il differimento del pagamento della buonuscita. Per cui, l’Ufficio Provinciale Inpdap opererà al recupero, al momento della cessazione, il debito restante sulla somma della relativa buonuscita, rimandando il pagamento del saldo, a beneficio dell’interessato all’atto della scadenza della fine dei sei mesi.
Capita che in taluni casi che alla determinazione dell’importo da corrispondere sia associata la richiesta di maggiori costi per le spese oppure commissioni. A tal proposito è appena il caso di dire che niente è dovuto, poiché il terzo comma dell’art. 36 del D.P.R. 180/50, nel regolare il comportamento dell’Inpdap in sede di riscatto, stabilisce soltanto due ipotesi. Nel caso la richiesta della Società Finanziaria viene effettuata entro i novanta giorni dell’evento, all’importo dovuto dovranno essere addizionati gli interessi di mora, determinati al tasso convenzionale del prestito che decoreranno dalla data successiva dell’evento fino alla data del pagamento. Nel momento in cui la suindicata richiesta sia formulata dopo i novanta giorni, gli interessi di mora iniziano a decorre soltanto dal giorno della richiesta e debbono essere determinati fino al giorno del pagamento.
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Sul nuovo sito http://www.unfinanziamento.com è stata creata una sezione dedicata esclusia per l'INPDAP dove troverete informazioni aggiornate e numerose risposte alle vostre domande.
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