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mercoledì 11 maggio 2011

Prestiti INPDAP

L’istituto nazionale della previdenza per i dipendenti della pubblica amministrazione, INPDAP, ha la facoltà di concedere un prestito. L’INPDAP è l’ente che si occupa delle attività di previdenza e assistenza dei dipendenti pubblici. Le principali attività che svolge, sono quelle di incassare i contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti pubblici, erogare le pensioni ai dipendenti statali e a tutti coloro abbiano pensioni a carico del bilancio dello Stato, erogare i trattamenti di fine rapporto ai dipendenti pubblici e assegnare appunto prestiti INPDAP e mutui edilizi con particolari condizioni favorevoli a tutti coloro sono iscritti.

Grazie alla cosiddetta gestione autonoma per le prestazioni creditizie e sociali, l’INPDAP ha la possibilità di offrire anche servizi finanziari: a cominciare dai piccoli prestiti, che vanno dalle 12 alle 48 mensilità e che possono erogare fino ad otto volte il proprio stipendio, passando poi per i prestiti pluriennali che possono durare da un minimo di 5 ad un massimo di 10 anni per una trattenuta che non può superare il quinto dello stipendio, per concludere con i prestiti pluriennali garantiti che permettono di ottenere un prestito da una finanziaria convenzionata con l’Inpdap che nella fattispecie fungerà da garante. Va ricordato che l’INPDAP, in base alle disponibilità di liquidità concede anche mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa.

mercoledì 14 aprile 2010

Prestito INPDAP cessazione di Servizio

Prestiti Inpad

Domanda: Nell’ipotesi di cessazione dal servizio per scelta da parte dell’iscritto Inpdap, è possibile effettuare il recupero del restante debito non pagato sulla buonuscita anche se la medesima verrà pagata dopo i 6 mesi stabiliti dalla legge?
Risposta: Per tale fattispecie, la norma ha previsto soltanto il differimento del pagamento della buonuscita. Per cui, l’Ufficio Provinciale Inpdap opererà al recupero, al momento della cessazione, il debito restante sulla somma della relativa buonuscita, rimandando il pagamento del saldo, a beneficio dell’interessato all’atto della scadenza della fine dei sei mesi.
Capita che in taluni casi che alla determinazione dell’importo da corrispondere sia associata la richiesta di maggiori costi per le spese oppure commissioni. A tal proposito è appena il caso di dire che niente è dovuto, poiché il terzo comma dell’art. 36 del D.P.R. 180/50, nel regolare il comportamento dell’Inpdap in sede di riscatto, stabilisce soltanto due ipotesi. Nel caso la richiesta della Società Finanziaria viene effettuata entro i novanta giorni dell’evento, all’importo dovuto dovranno essere addizionati gli interessi di mora, determinati al tasso convenzionale del prestito che decoreranno dalla data successiva dell’evento fino alla data del pagamento. Nel momento in cui la suindicata richiesta sia formulata dopo i novanta giorni, gli interessi di mora iniziano a decorre soltanto dal giorno della richiesta e debbono essere determinati fino al giorno del pagamento.

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ul nuovo sito http://www.unfinanziamento.com è stata creata una sezione dedicata esclusia per l'INPDAP dove troverete informazioni aggiornate e numerose risposte alle vostre domande.

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