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sabato 3 aprile 2010

Infortuni sul lavoro e INAIL: adeguare le tabelle sul danno biologico.


Concetto di danno biologico e danno non patrimoniale in genere. Serve un Testo Unico in materia di risarcimenti ed indennizzi. Dal 2000 è in fase sperimentale per l’INAIL

Il 25 settembre del 2007 l’allora deputato di Italia dei Valori ed oggi capogruppo dei senatori Felice BELISARIO depositava un’interrogazione parlamentare riguardante la grave piaga sociale degli infortuni del lavoro, delle malattie professionali e delle tutele approntate dall’ordinamento in termini di indennizzi per i lavoratori danneggiati.
L’interrogazione a risposta scritta rivolta ai Ministri della Salute e del Lavoro, che traeva spunto da uno studio dei leccesi prof. Giuseppe CERFEDA, medico–legale e già dirigente medico INAIL nonché dal collega dott. Ivano MARCHELLO, rappresentava un importante passaggio per tentare di porre fine alla perdurante fase di sperimentazione prevista dall’art. 13 del D.L. n. 38/2000 e ad una modifica delle tabelle e dei criteri di valutazione medico – legale e quindi strumentalmente rivolta ad ampliare le garanzie per quei centinaia di migliaia di lavoratori infortunati sul lavoro.
La breve durata della precedente legislatura non permise di dare una risposta alla sollecitazione che da più parti veniva, per la sistemazione definitiva della materia del “danno biologico” in ambito INAIL mentre nel frattempo a distanza di ulteriori due anni e mezzo nulla è cambiato ed il concetto di “danno biologico” si continua a prestare ad una serie ondivaga d’interpretazioni a tutti i livelli con differenziazioni a seconda degli ambiti e delle materie.
Come è noto infatti, il citato articolo definiva e definisce in maniera assolutamente “sperimentale” sin dall’ormai lontano 2000 ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno biologico come “lesione dell’integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale della persona”.
Poiché il significato giuridico e medico-legale di “danno biologico” è stato ampiamente illustrato sia dalla nota Sentenza della Corte Costituzionale, sia da quelle della Magistratura ad ogni livello, nonché dall’approfondimento scientifico delle scuole medico-legali, ma non ha trovato una concettualizzazione definitiva ex lege, lasciando spazio, come detto, ad interpretazioni differenti ed altalenanti, l’on. Belisario aveva chiesto al Governo quale era la finalità dell’aggettivo “sperimentale” e se tale sperimentazione iniziata nell’anno 2000, ove effettivamente giunta a conclusione, sia arrivata a dei risultati definitivi.
Un’altra questione non ancora chiarita, peraltro, era quella relativa alla tabella promulgata successivamente per l’indennizzo delle menomazioni conseguenti le lesioni psico-somatiche da infortunio lavorativo, ritenuta dai più incongrua ed inaccettabile in particolare se anch’essa sia a carattere “sperimentale”.
Alla luce della gravità del fenomeno degli infortuni dei lavoratori e degli indennizzi, che sono percepiti come irrisori dalla stragrande maggioranza dei lavoratori e dei cittadini anche a fronte degli utili dell’ente previdenziale, dell’incertezza permanente sulla monetizzazione del “danno biologico” a tutti i livelli con differenziazioni tra materia civilistica e lavoristica, ed all’interno della prima categoria, disparità territoriali a seconda del luogo ove accade la lesione dell’integrità psico –fisica, Giovanni D’AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori chiede un intervento governativo che ordini la materia in un Testo Unico del risarcimento e dell’indennizzo del danno biologico e dei danni non patrimoniali tout court al fine di garantire maggiore certezza del diritto da una parte, ma soprattutto adeguate garanzie per i soggetti danneggiati.

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