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lunedì 21 giugno 2010

Mobbing, non perde il posto chi si assenta oltre il periodo di comporto per malattia


È illegittimo il licenziamento per il superamento del periodo di comporto se la malattia, in questo caso, ansia e attacchi di panico, è derivata da mobbing.
Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte Di Appello Di Firenze che con la sentenza nella causa n. 106/2009 ha confermato la sentenza n. 1507/2008 del Tribunale di Pistoia che accogliendo la domanda dell’attrice aveva dichiarato illegittimo il licenziamento.
Con sentenza 1507/08 il tribunale di Pistoia, accogliendo la domanda della signora ***,dichiarava illegittimo il licenziamento ad essa intimato in data 24. 03. 04 per superamento del periodo di comporto, e metteva a suo favore e provvedimenti di cui all’art. 18 L. n. 300/1970 e condannava la datrice di lavoro a pagarle € 15. 000 a titolo di risarcimento del danno alla persona, oltre spese di causa e di CPU.
La società *** appellava tale sentenza davanti a questa corte chiedendone la totale riforma, con rigetto del ricorso introduttivo di primo grado e condanna della cocca alla restituzione di tutte le somme a suo favore versate in esecuzione della sentenza impugnata, maggiorata degli interessi legali;
in subordine, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridurre la quantificazione delle somme dovute nei confronti della ricorrente in relazione all’attività lavorativa da essa prestata successivamente al 24. 03. 2004; riconosciuta altresì la natura professionale della patologia lamentata dalla lavoratrice, limitare l’eventuale condanna risarcimento del danno al solo danno sprovvisto di copertura assicurativa Inail, ovvero al danno c. d. differenziale e/o complementare, con vittoria di spese per entrambi gradi.
La *** si costituiva resistendo all’appello e chiedendone il rigetto; con appello incidentale, in parziale riforma della sentenza appellata, la parte appellante a risarcire tutti danni (da di mansione mento, alla salute, alla vita di relazione, all’esistenza e/o immagine professionale, al diritto alla serenità sul luogo di lavoro, danno morale ex articolo 2059 c. c. , biologico) in misura maggiore rispetto a quella riconosciuta, in via equitativa, dal giudice di primo grado (€ 15. 000) da determinarsi con apposita CTU (come già richiesto in primo grado), oltre alle spese (sia mediche che non) sostenute per i fatti per cui è causa; con vittoria di spese.
Per i Giudici Della Corte Di Appello di Firenze c’è stato mobbing e demansionamento e non vi è stato illegittimo superamento del periodo di comporto perché tale superamento è stato determinato dalla malattia causata dalla stessa datrice di lavoro.
Pertanto, il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, impegnato in prima persona da anni nella lotta contro il mobbing sui luoghi di lavoro, esprime sincera soddisfazione per il riconoscimento da parte dei Giudici, di un principio importante che rafforza le tutele e le garanzie dei lavoratori contro le ingiustizie ed i soprusi sui luoghi di lavoro.

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