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lunedì 7 giugno 2010

La Cassazione ha detto basta ai furbetti: niente rinvio dell’udienza all'imputato che ha la febbre


Secondo la Cassazione ” non sussiste alcuna assolutezza dell'impedimento a partecipare all'udienza per l'imputato che esibisce un certificato medico da cui risulta una generica indicazione di uno stato febbrile “. Per questo il Giudice non è obbligato a disporre accertamenti "su di una tale prospettata difficoltà a presenziare all'udienza". Lo afferma la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione (n. 20811/2010) chiarendo come proprio nel "rispetto del parametro della ragionevole durata del processo, non ogni difficoltà personale di presenziare al dibattimento ha titolo per dilatare i tempi della risposta giudiziaria, che non è fatto esclusivo del singolo interessato". In particolare la Corte ha statuito che ciò che può costituire impedimento è "soltanto quella consistente e non momentanea difficoltà, che può anche essere psico-fisica, la quale sia peraltro idonea, in relazione alla specifica patologia e correlata questa allo stato generale di salute del paziente, a creare un insormontabile ostacolo alla sua presenza - utile ed efficace - nel processo, capace quindi di concretizzare, in termini non discutibili, l'assolutezza dell'impedimento. Secondo Giovanni D’AGATA componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV è una sentenza che costituisce un primo giro di vite contro il malcostume di usare il certificato medico esibito dall'imputato che attribuiva l'impedimento genericamente "ad una mera tracheite febbrile"al fine di rinviare l’udienza.

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