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sabato 26 giugno 2010

Cassazione – Mantenimento ridotto per il coniuge che paga il mutuo

Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del consumatore” di Italia dei Valori Giovanni D’AGATA, ritiene opportuno riportare l’attenzione sulla sentenza della prima sezione civile Corte di Cassazione n. 15333 depositata oggi 25/06/2010, che innovando la materia sull’assegno di mantenimento ha stabilito che può essere ridotto se il coniuge obbligato paga da solo la rata del mutuo della casa coniugale assegnata all’ex.
La decisione in esame parte da un’approfondita disamina della materia, mai compiutamente presa in esame dalla rara precedente giurisprudenza di legittimità, ed ha statuito che è legittima la riduzione dell'assegno di mantenimento alla moglie separata se l'ex marito continua a pagare l'intero mutuo della casa coniugale a lei assegnata. che aveva ridotto a duecento euro l'assegno di originari quattrocento euro concesso dal tribunale.
Secondo la Cassazione la decurtazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal marito separato è perfettamente giustificata quando l'uomo si accolla l'intera rata del mutuo gravante sulla casa coniugale assegnata alla donna.

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